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16 Set 11 Settembre nel mondo delle assicurazioni: spese di lite dell’assicurato sempre a carico della compagnia
Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 11 settembre 2014 n. 19176
Nel caso di un processo relativo al risarcimento del danno, la Compagnia deve accollarsi anche le spese di lite sostenute per la costituzione e difesa dell’assicurato in quanto volte ad accertare la susistenza del diritto del terzo all’indennizzo. Viene stabilito dalla Corte di cassazione, con la sentenza 19176/2014.
Nel ricorso la ricorrente lamentava infatti che dal dispositivo della sentenza di appello «risulta accolta soltanto la propria domanda principale di essere tenuta indenne dagli effetti pregiudizievoli della sentenza, anche per le sole spese liquidate in favore della danneggiata/appellante, ma non anche quella relativa alle spese da sé sostenute per resistere all’azione risarcitoria».
Viene sancito dalla Suprema Corte che «nell’assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell’assicurato, giustificata dall’instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell’interesse dell’assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all’obiettivo ed imparziale accertamento dell’esistenza dell’obbligo di indennizzo». «Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l’azione, l’assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti stabiliti dal terzo comma dell’art. 1917 cod. civ.».
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