10 Feb Omicidio stradale: riparte l’iter di approvazione
Il reato di omicidio stradale non è, ad oggi, entrato in vigore, sebbene la Camera dei Deputati abbia approvato con 346 voti il disegno di legge che introduce questa nuova fattispecie criminosa. Il testo, infatti, dovrà tornare per la quinta volta sui banchi del Senato.
Il motivo di tale ulteriore step è costituito dal passaggio di un emendamento votato a scrutinio segreto dall’Assemblea di Montecitorio e su cui il Governo è in totale disaccordo.
In particolare, l’emendamento riguarda la parte di norma che prevede l’obbligo di fermo, da parte delle Forze dell’Ordine, per il trasgressore che presta immediato soccorso alla vittima: pertanto, il guidatore che ha causato il sinistro, qualora la modifica venga approvata, non sarà più “soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato”.
E’ utile ricordare che il reato di omicidio stradale si configurerebbe, una volta introdotto, nel caso in cui l’automobilista provochi la morte di una o più persone e contempla due situazioni principali, da distinguersi in base al tipo di violazione commessa:
– nel primo caso è prevista la reclusione tra i 5 e i 10 anni, qualora il decesso della vittima sia causata da conducenti in stato di ebbrezza media, configurabile con un tasso alcolemico tra gli 0,8 e 1,5 g/l, oppure da violazioni particolarmente gravi (ad esempio, superamento dei limiti di velocità o circolazione contromano);
– la seconda ipotesi, invece, si avrebbe quando l’omicidio stradale colposo sia commesso in stato di ebbrezza con un tasso superiore all’1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La pena in questo caso considera una reclusione tra gli 8 e i 12 anni, mentre sarà trattato alla stregua di questa condanna anche lo stato di ebbrezza alcolica media (0,8-1,5 g/l) che riguardi conducenti professionali e neopatentati.
Il provvedimento che introduce il reato in questione, inoltre, contempla anche una serie di attenuanti o aggravanti da applicare ai due casi suesposti.
Nello specifico, la pena verrebbe diminuita fino alla metà quando il reato di omicidio stradale deriva anche da responsabilità colposa della vittima, mentre la pena per il condannato verrebbe aumentata fino a 18 anni ove l’automobilista provochi la morte di più persone o il decesso e le lesioni di uno o più individui.
Altre modifiche già intervenute sulla fattispecie di reato in argomento, poi, hanno interessato la disciplina di ulteriori situazioni in cui si manifesti il concorso di colpa, ovvero il dimezzamento della pena al trasgressore del 50%.
In particolare, il trasgressore verrà condannato alla metà della pena prevista non solo quando è presente una condotta colposa della vittima ma anche in tutti quei casi in cui la responsabilità non sia solo del colpevole. Ed infatti, il trasgressore potrà beneficiare dello “sconto” di pena nel caso si ravvisi il dolo del deceduto o vengano individuate colpe attribuibili a terzi, quali, ad esempio, l’ente proprietario della strada.
Una specifica aggravante, ancora, è prevista per il conducente che fugge dopo l’incidente: la pena, in tali casi, sale da un terzo a due terzi e non potrà essere inferiore ai 5 anni per l’omicidio e ai 3 anni per le lesioni; ulteriori aggravanti sono previste se si è alla guida senza patente o senza copertura assicurativa.
Concludendo, si segnala la definitiva archiviazione dell’ipotesi di introduzione del cosiddetto “ergastolo della patente”, ovvero la revoca a tempo indeterminato del documento di guida.
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