16 Dic Tamponamento “a catena” e veicolo fermo
Con la sentenza n. 4856 del 14.05.2016, Il Giudice di pace di Milano, sezione II, ha statuito che, in caso di tamponamento a catena, la presunzione di corresponsabilità tra i veicoli coinvolti non trova applicazione per il conducente che al momento dell’impatto sia riuscito ad arrestare la propria auto senza urtare – fino al momento del successivo tamponamento – quella che lo precedeva.
Gli attori, conducente e proprietario del veicolo danneggiato, evidenziavano che mentre il mezzo si trovava fermo in coda a causa di un rallentamento del traffico, quest’ultimo veniva tamponato da un furgone e sospinto, a sua volta, contro il veicolo che lo precedeva, riportando dei danni a cui si aggiungevano le lesioni alla persona.
Il Giudice di pace, quindi, ha richiamato una sentenza resa dalla Corte di Cassazione (n. 4021/2013) secondo la quale – in tema di circolazione stradale, nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento – trova applicazione l’art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il giudicante, in particolare, ha ritenuto che la difesa di parte attrice abbia fornito gli elementi di prova necessari a superare la presunzione di corresponsabilità a cui fa riferimento la giurisprudenza in argomento.
Fondamentali, nel delineato contesto, le dichiarazioni rese dal teste, conducente del veicolo che precedeva la vettura attorea, il quale ha affermato che “La vettura che mi seguiva direttamente riuscì a fermarsi a breve distanza dalla mia macchina senza urtarmi sebbene a fatica dopo una brusca frenata“.
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