14 Lug Il nuovo art. 162-ter c.p. e l’estinzione del reato per condotte riparatorie – l’offerta reale
La riparazione del danno può avvenire mediante restituzione o risarcimento o eliminazione delle conseguenze dannose.
E’ previsto che il risarcimento possa essere sostituito dall’offerta reale, anche formulata banco iudicis ai sensi degli artt. 1208 e ss. c.c. e per essere valida deve avere i seguenti requisiti:
- a) deve essere fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha facoltà
di ricevere per lui;
- b) deve essere fatta da persona che può validamente adempiere;
- c) deve includere la totalità della somma, frutti, interessi, spese liquide e non;
- d) il termine deve essere scaduto, se stipulato in favore del creditore;
- e) l’offerta deve essere diretta alla persona del creditore o al suo domicilio;
- f) l’offerta va fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato
L’offerta formulata dall’imputato può non essere accettata dalla persona offesa, ma il giudice ha la facoltà di riconoscere lo stesso la congruità della somma offerta a tale titolo.
Non risultano infatti specificati i criteri che dovranno permettere al giudice di poter valutare una condotta riparatoria effettivamente idonea; lacuna che rischia di conferire al Giudice un potere che rasenta l’arbitrio.
Inoltre non vi è una disciplina che regolamenta il caso in cui la persona offesa sia assente, oppure sia presente e non venga sentita, infatti, non è in alcun modo previsto che, se il Giudice omette di sentire la persona offesa, l’ordinanza di ammissione e la sentenza di non doversi procedere ex art. 162 ter c.p. siano nulle, per violazione del contraddittorio
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