23 Apr VERBALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: PIENA PROVA, FINO A QUERELA DI FALSO, E LIMITI DELL’ACCERTAMENTO
Con l’ordinanza della Cassazione Civile n. 9037/2019, la giurisprudenza torna ad occuparsi della questione relativa alla efficacia da attribuire alla ricostruzione del sinistro effettuato dai verbalizzanti, al fine di determinare la responsabilità civile in ordine alla causazione di un sinistro.
Difatti, costituisce già principio consolidato quello per cui l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza.
Tuttavia, con tale pronuncia, gli Ermellini escludono la portata del dictum alle circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti.
Difatti, in tali ultime ipotesi, il materiale probatorio raccolto è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.
Quindi, l’efficacia della piena prova non si estende né ai giudizi valutativi – per natura soggettivi ed opinabili, né alla menzione di quelle circostanze relative a fatti che, in ragione delle modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e, pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento.
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