24 Apr LIMITE DELL’OBBLIGO RISARCITORIO DELL’ASSICURAZIONE DEL VEICOLO SU CUI VIAGGIAVA IL TERZO TRASPORTATO: CORRESPONSABILITA’ E CASO FORTUITO
Con la sentenza della Cassazione Civile, sez. III, n. 4147/2019, la giurisprudenza torna ad occuparsi della questione relativa al sinistro fra veicoli in cui è coinvolto un terzo trasportato ed al suo connesso risarcimento del danno.
Nella vicenda specifica, il soggetto leso era trasportato a bordo di un veicolo che, nello scontro avvenuto, non aveva alcuna responsabilità.
Orbene, tale episodio si aggancia alla disposizione di cui all’art. 141 cod. assicurazioni pr. ed alle sue possibili interpretazioni, innovativa e contenitiva.
Difatti, l’introduzione da parte del legislatore dell’azione diretta a favore del terzo trasportato consente di agire direttamente verso l’assicuratore del vettore, nonostante il trasportato sia estraneo al rapporto contrattuale esistente fra assicurato ed assicuratore.
Tuttavia, tale previsione normativa è stata oggetto di numerosi dibattiti e contrastanti interpretazioni, al fine di stabilire se in tale schema risarcitorio si debba ricomprendere la condizione della responsabilità o, quantomeno, corresponsabilità del vettore nella causazione del sinistro ovvero se, il risarcimento al passeggero debba essere accordato unicamente a seguito della prova del danno subito.
Orbene, con la citata pronuncia, quindi, si statuisce che la corretta interpretazione della norma non possa prescindere dal richiamo del caso fortuito quale unico limite alla responsabilità dell’assicuratore del vettore.
Pertanto, il vettore deve essere almeno corresponsabile del sinistro, quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore. Una volta accertata tale condizione, è irrilevante la misura della corresponsabilità, poiché l’assicuratore del vettore è obbligato al risarcimento in toto del trasportato – salvo il diritto di rivalsa.
Per quanto, invece, riguarda la prova dell’assenza di responsabilità del vettore, questa può essere dimostrata: dal suo assicuratore il quale provi il caso fortuito, ovvero dall’intervento dell’assicuratore di uno dei corresponsabili che lo esoneri dall’obbligo risarcitorio, dichiarando l’esclusiva responsabilità del proprio assicurato.
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