07 Mag UTILIZZABILITA’ DELLE RISULTANZE PROBATORIE DEL PROCESSO PENALE NEL GIUDIZIO CIVILE IN MATERIA DI SINISTRI STRADALI

Recenti sentenze della giurisprudenza di merito, come anche di legittimità, hanno affrontato nuovamente il tema dell’uso delle risultanze probatorie – in materia di sinistri stradali – raccolte nell’ambito del procedimento penale e trasferite nel giudizio civile.

In specie, i tratti delle vicende che hanno accomunato le diverse pronunce riguardavano un pedone investito sulla banchina asfaltata, all’esterno della carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli, da un’auto che procedeva nella medesima direzione.

In tali casi, i relativi giudizi penali sono stati conclusi con archiviazione a discarico del conducente del veicolo, a seguito di espletata CTU cinematica; e, nei rispettivi giudizi civili, i Tribunali hanno ritenuto di escludere parimenti la responsabilità del conducente del veicolo in ragione delle perizie citate che non sono state ritenute carenti nel ragionamento quanto alla dinamica del sinistro.

Tutto ciò è stato giustificato dalla mancanza, nel nostro ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sull’utilizzabilità dei mezzi di prova, sicchè il giudice ben può porre a base del proprio convincimento anche prove “atipiche”, leggittimandosi, in tal modo, ad avvalersi di risultanze derivanti dagli atti penali.

Tale ricostruzione in termini di poteri del giudice comporta ricadute consequenziali ai fini del risarcimento del danno e dell’intervento in manleva dalle Compagnie assicurative, le quali, ben potranno evidenziare al giudicante gli esiti istruttori del processo penale parallelo al giudizio civile.

 

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