09 Lug Casi pratici di applicazione della procedura di estinzione del Reato per Condotte Riparatorie
Casi pratici di applicazione della procedura di estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell’Art. 162 ter cp in relazione al delitto di frode assicurativa di cui all’art. 642 cp.
L’art. 162 ter cp, è stato inserito nel nostro Ordinamento con la Legge n. 103/2017, cd. Riforma Orlando. Mediante il suddetto strumento il Legislatore ha introdotto, nella disciplina di parte generale del Diritto Penale, una nuova causa di estinzione del reato dichiarata dal Giudice: “quando l’imputato abbia riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato….”, così recita il testo dell’articolo.
Dal momento dell’entrata in vigore del suddetto testo sono state apportate delle modifiche successive, relative ai reati procedibili a querela, inserendo nell’applicazione della suddetta disciplina oltre che, i delitti al patrimonio anche i delitti alla persona procedibili a querela, più in particolare si è dibattuto sull’applicabilità o meno dello strumento in oggetto al delitto previsto dall’art. 612 bis cp. (cd. atti persecutori)
Il Legislatore, ha inteso inizialmente includere e poi successivamente escludere, il delitto di Stalking da tale procedura che, pertanto, non è applicabile al reato previsto dall’art. 612 bis cp, per cui nonostante la procedibilità a querela non è prevista l’estinzione del reato per condotte riparatorie.
Il delitto di Stalking infatti rimane un reato per cui l’imputato – a seguito del risarcimento del danno alla persona offesa, prima dell’inizio del giudizio e in caso di condanna – potrà ottenere dal Giudice la concessione di una riduzione di pena mediante l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 6 cp, senza ottenere però l’estinzione del reato.
Quanto allo strumento previsto dall’art. 162 ter cp, vi sono diverse osservazioni da fare a seguito delle prime applicazioni nei Tribunali ed in ordine alla prassi attuata quotidianamente che, ci hanno disegnato le linee guida da seguire per l’applicazione della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie e sulle quali la normativa introduttiva era totalmente carente.
In particolare, si osserva l’applicazione dello strumento previsto dall’art. 162 ter cp, nei casi di procedimenti penali in cui si procede, per il reato di frode assicurativa, previsto dall’art. 642 cp. che, recita: “Chiunque, al fine di conseguire per sè o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà [832, 922 c.c.], falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a sè stesso una lesione personale [582; 157, 158, 162 c.p.m.p.] o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte….”.
In tale reato, le parti coinvolte sono sempre una società di assicurazione, quale persona offesa ed i soggetti coinvolti nel presunto sinistro dall’altro come responsabili. Il suddetto delitto prevede una consumazione c.d. anticipata, atteso che lo stesso si perfeziona nel momento in cui perviene la richiesta di risarcimento del danno (supposto inesistente) alla Compagnia di Assicurazione, tanto che, è dal quel momento che, il reato si intende commesso e non già nel momento in cui il soggetto ottiene realmente il pagamento dell’indennizzo. Il reato, infatti, si perfeziona a prescindere tanto che, il conseguimento dell’indennizzo si configura come un’aggravante del reato principale.
Lo strumento previsto dall’art. 162 ter cp, viene oramai largamente utilizzato in relazione alla frode assicurativa e quanto alle Compagnie di assicurazione rappresenta uno strumento utile al recupero delle spese sostenute per affrontare il costo della gestione del sinistro in antifrode (consistente nella riserva caduta delle somme tenute obbligatoriamente per ogni sinistro), nonché per il recupero delle spese sostenute per il procedimento penale, sia investigative che legali e per il recupero delle eventuali somme versate ingiustamente in caso di sinistri non veritieri.
Quanto al soggetto rinviato a giudizio, con l’accusa di aver commesso una frode assicurativa, la convenienza all’utilizzazione della procedura di cui all’art. 162 ter cp, si traduce nella possibilità di restituire quanto eventualmente ricevuto ingiustamente per il sinistro in questione, oltre alla refusione delle spese sostenute dalla Compagnia, con il risultato di ottenere l’estinzione del reato! Reato che, vale la pena ricordare, prevede una pena base da 1 a 5 anni di reclusione.
Generalmente la prassi seguita in questi casi è la seguente:
- Durante le indagini preliminari, l’indagato o l’imputato (a seguito della ricezione della notifica del Decreto di Fissazione dell’Udienza Preliminare) possono procedere ad effettuare una proposta di transazione alla Compagnia d’Assicurazione, comprendente l’eventuale somma ricevuta per il sinistro ed il rimborso delle spese sostenute dalla Compagnia;
la Compagnia pertanto potrà decidere di accettare o meno la proposta e procedere alla remissione della querela che, in caso di accordo, potrà essere formalizzata con atto (di remissione e accettazione) da depositare presso la Procura competente.
In caso di udienza preliminare, a seguito del deposito della transazione, il Giudice emetterà una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato ai sensi dell’art. 162 ter cp., nei confronti dell’imputato.
Nel caso invece in cui vi sia già stato il rinvio a giudizio dell’imputato in Udienza Preliminare, si ricorda che, il filtro entro cui poter accedere alla procedura di cui all’art. 162 ter cp, è l’apertura del dibattimento innanzi al Tribunale.
In tale caso la difesa dell’imputato potrà procedere (per la prima volta oppure reiterando una proposta già effettuata e non accettata dalla controparte) ad effettuare un’offerta formale “banco Judicis” al pagamento di una somma (alla parte civile costituita), sulla quale il Giudice dovrà effettuare una valutazione di congruità e decidere se procedere con l’applicazione della procedura ai sensi dell’art. 162 ter cp oppure proseguire con l’apertura del dibattimento.
Il Giudice opererà una valutazione obiettiva in base alla documentazione prodotta dalla parte lesa sull’entità dei danni e delle spese sostenute.
Il punto su cui vale spendere infine due parole è rappresentato dalla possibilità per la difesa dell’imputato, in caso di valutazione del Giudice di non congruità della somma proposta, di poter proporre una maggior somma da offrire alla parte offesa e chiedere un rinvio per formalizzare il pagamento che, in generale viene concesso.
La riflessione finale sull’introduzione nel sistema dello strumento di cui all’art. 162 ter cp è senz’altro positiva in quanto il Legislatore sta man mano raggiungendo lo scopo deflattivo in ordine al gran numero di procedimenti penali esistenti riguardanti i reati procedibili a querela che, anche i più delicati, come la frode assicurativa, possono concludersi con una declaratoria di estinzione del reato.
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