14 Lug Il diritto alla personalizzazione del danno va provato dal danneggiato
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15085 del 31 maggio 2019, torna a pronunciarsi in tema di c.d. “personalizzazione” del danno non patrimoniale, ossia quella somma ulteriore che, in presenza di lesioni fisiche da cui siano derivati postumi invalidanti, può essere riconosciuta al danneggiato nell’ipotesi in cui il pregiudizio sofferto risulti superiore alla media.
In proposito, più volte gli ermellini hanno osservato che soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.
La personalizzazione dunque, appare possibile solo in conseguenza di una specifica considerazione dei profili di danno ulteriori rispetto a quelli biologici, separata analisi cui deve inevitabilmente seguire anche una separata quantificazione.
Con la predetta ordinanza la Suprema Corte ribadisce tali concetti, osservando che: “spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari”, concludendo che “in assenza di prova di tali specifiche e peculiari circostanze di fatto idonee a consentire il superamento delle conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, il giudice adempie”.
Non sono dunque ammessi automatismi, in quanto il danneggiato ha l’onere di allegare precisi elementi probatori e in difetto, la liquidazione del danno non patrimoniale non potrà ragionevolmente discostarsi dalle somme riconosciute dalle Tabelle del Tribunale di Milano, ormai utilizzate su tutto il territorio nazionale.
Sorry, the comment form is closed at this time.