10 Ott È ammissibile la costituzione in giudizio dell’assicuratore del danneggiato

E’ quanto statuito dalla Corte di Cassazione la quale in una recente sentenza ha confermato che “è legittima la costituzione in giudizio dell’assicuratore del danneggiato, in posizione antagonista con il medesimo, sul mandato c.d. CARD o di Rappresentanza in forza del quale l’assicuratore del danneggiato può operare come mandatario di quello del responsabile del sinistro” (Cassazione Civile 18/04/2019 n. 10816).

 

In caso di procedimento ordinario, le compagnie di assicurazione RCA possono optare per il mandato previsto dalla Convenzione senza alcuna compromissione dei diritti del danneggiato in quanto la Compagnia mandataria agisce a tutela di un diritto della mandante e non in proprio. Pertanto, le conseguenze di un’eventuale sentenza di condanna si produrranno solo nella sfera giuridica della mandante.

 

Oggi non vi sono più dubbi nell’affermare la legittimità di un simile intervento.

La questione, seppure molto dibattuta dai giudici di merito, è stata risolta nel senso di negare il verificarsi di una ipotesi di nullità per illiceità della causa ex art. 1343 c.c., non si tratta, infatti, di privare il danneggiato della facoltà di agire direttamente contro l’assicuratore del responsabile civile.

La Compagnia mandataria agisce a tutela di un diritto della mandante e non in proprio (Cass. Sez. III, n. 20408/2016).

In sintesi, quindi, qualora il danneggiato decida di non optare per il risarcimento diretto, egli potrebbe ritrovarsi comunque in giudizio la sua assicurazione che rappresenta quella del responsabile del sinistro.

Se questo ragionamento corrisponde a verità (così com’è) si può affermare con certezza che la costituzione in giudizio della mandataria non pregiudica in alcun modo il diritto del danneggiato (come stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 180/2009) di scegliere il soggetto nei confronti del quale far valere la sua pretesa, in quanto la pronuncia di condanna spiegherebbe comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato.

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