01 Dic Scatola nera e recenti decisioni di merito
“Se l’Assicurazione prova il corretto funzionamento della scatola nera allora eventuali prove testimoniali saranno inefficaci, giacché la prova legale ex art 145 bis C.d.A. prevale sulla prova semplice soggetta all’apprezzamento giudiziale”.
Da una lenta e flebile esecuzione processuale del valore probatorio-legale dei dati registrati dalla Black – box (cd. scatola nera), introdotta nell’anno 2017 (legge 124/2017 – art. 145 bis C.d.A.), oggi si registrano sempre più pronunce di merito che, conferiscono il giusto rilievo di prova legale alle risultanze delle scatole nere.
L’installazione a bordo di veicoli assicurati di dispositivi noti come “scatola nera” è stata ideata dalla Imprese assicurative al fine di combattere il fenomeno delle truffe assicurative e di garantire premi che rispecchino l’effettiva rischiosità di una polizza RC-Auto. Siffatti congegni, infatti, contengono un localizzatore g.p.s. in grado di individuare e memorizzare la posizione del veicolo, ormai in maniera sempre più accurata, e devices che permettono di registrare eventuali urti prodotti e subiti dal veicolo.
Secondo il dettato normativo, nei giudizi civili, tali registrazioni fanno piena prova nei confronti della parte contro cui siano prodotti salvo quest’ultima non provi la manomissione o il malfunzionamento del dispositivo.
In base al dettato normativo, i dati della scatola nera non potrebbero essere contrastati mediante prova testimoniale contraria senza aver preliminarmente provato che tali registrazioni siano inattendibili e probatoriamente inefficaci perché estratte da un dispositivo che al momento del sinistro fosse malfunzionante o, addirittura manomesso.
Questo il dato normativo!
Invero, a far data dal 2017, i Giudici di merito e, in particolare le giurisdizioni minori, hanno reso invalsa la prassi di accordare agli estratti della scatola nera il valore probatorio che la normativa gli riconosce, persino arrivando a sovvertire l’onere probatorio delle parti a fronte di una prova legale.
Ad oggi, si rileva che è sempre più risulta difficile superare il dato normativo in quanto, sempre più decisioni di merito fanno giusta applicazione della legge: è a uopo ricordare le sentenza n. 703/2019 del Giudice di Pace di Catania e la n. 1290/2019 del Giudice di Pace di Palermo, n. 1392/2019 del Giudice di Pace di Sorrento e non ultima anzi, forse tra le prime a fare da apri-pista, la sentenza n. 371/2017 del Giudice di pace di Napoli.
Finalmente arriva anche una sentenza di merito di Giurisdizione superiore, ovvero del Tribunale Ordinario di Foggia, la n. 885/2019, con cui l’adito Giudicante riconosce l’idoneità delle registrazioni a provare il contrario di quanto asserito di un dato soggetto che conveniva in giudizio l’Impresa Assicurativa che assicurava il proprio autoveicolo per il furto per ottenere il ristoro del valore del bene che egli riferiva essergli stato proditoriamente asportato.
Da non sottovalutare è, poi, l’utilizzabilità degli estratti della scatola nera in sede penale per il contrasto alle frodi o qualsiasi altra fattispecie criminosa che veda coinvolta la circolazione stradale: può ragionevolmente ritenersi che la Polizia Giudiziaria e la Magistratura inquirente possano acquisire notizie di reato proprio attraverso i dati ivi registrati.
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