06 Feb Non basta l’insidia per il risarcimento del danno!
Con la recente Ordinanza n. 8777/2019 la Suprema Corte di Cassazione è tornata ad affrontare l’annosa e discussa questione della risarcibilità del danno in caso di insidia stradale evidenziando come non sia sufficiente ai fini del risarcimento, la sola sussistenza di una c.d. insidia e/o trabocchetto stradale dovendosi, invece, tener conto anche della prevedibilità dell’insidia e della conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato che dunque, assume, per la prima volta, un ruolo fondamentale nel bilanciamento tra prevenzione e cautela.
Ritiene dunque, il Supremo Collegio che la presenza di una insidia sul manto stradale non sia di per sé idonea e sufficiente a far ottenere al danneggiato un risarcimento essendo necessario tener conto anche dell’elemento soggettivo della sua prevedibilità e dell’elemento oggettivo della conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato stesso che dunque, avrà un maggior onere di prudenza, diligenza ed attenzione.
E’ dunque il concetto del c.d. caso fortuito che viene, ancora una volta, richiamato dalla Suprema Corte e che – lungi dall’esser configurato esclusivamente quale elemento eccezionale ed imprevedibile – può ben consistere anche nel fatto del terzo e/o danneggiato idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra evento di danno e danno lamentato e a porsi quale causa esclusiva del verificarsi dell’evento dannoso tenendo conto proprio di quel ragionevole obbligo di cautela ed attenzione esigibile da tutti gli utenti della strada in virtù del principio di solidarietà imposto dall’art. 2 Costituzione (in tal senso, cfr. anche Cassazione Sent. n. 9640/2018).
Tutto ciò impone, dunque, a ciascun individuo nell’utilizzo del demanio pubblico di tenere un comportamento improntato a particolare prudenza ed attenzione onde poter percepire l’eventuale situazione di pericolo ed adoperarsi al fine di evitare l’evento dannoso.
Ma il Collegio fa un ulteriore passo avanti ritenendo particolarmente rilevante anche l’eventuale conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato trattandosi di un ulteriore elemento da valutare nell’effettuare il necessario bilanciamento tra prevenzione e cautela sotteso alla responsabilità per custodia di cui all’art. 2051 c.c.
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