06 Apr Garantire la bigenitorialità al tempo dell’emergenza COVID-19 – Inderogabilità dell’accordo raggiunto in sede di separazione e/o divorzio.

Molti sono i genitori separati e/o divorziati che in questo  momento di particolare difficoltà si stanno domandando se possono o meno continuare ad ottemperare agli accordi raggiunti in sede giudiziaria per via dell’entrata di vigore del DPCM  dell’8 e 9 marzo 2020, con il quale sono state introdotte delle importanti restrizioni in tema di circolazione delle persone.

Sulla questione, di non scarsa importanza, recentemente, in data 11.03.2020 è stato chiamato a pronunciarsi d’urgenza il Tribunale di Milano il quale, con ordinanza inaudita altera parte ha “… prescritto ai genitori di attenersi alle prescrizioni di cui al precedente verbale di separazione consensuale. Per il Tribunale infatti: a) l’ 1 comma 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti; b) le FAQ della Presidenza del CDM pubblicate lo scorso 10 marzo (Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo) hanno precisato che gli spostamenti «per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio». Dunque, i genitori, e in particolare la madre, devono permettere il normale alternarsi dei figli, secondo quanto concordato”.

Il principio affermato dal Giudice è chiaro. Il diritto di un genitore di vedere e frequentare i propri figli e viceversa è ben più “forte” delle disposizioni introdotte dal Governo.

Il diritto alla bigenitorialità è un diritto primario, che non può e non deve trovare limiti nella sua esplicazione.

Il limite però, in questa situazione di particolare gravità e di emergenza sanitaria e sociale, è necessario e doveroso imporlo autonomamente, anche se non vi è espressa previsione normativa sul punto, facendo ricorso alla coscienza e al buon senso di ciascuno di noi, individuandolo appunto nel rispetto del diritto alla salute dei figli.

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