17 Giu Terzo trasportato – le responsabilità del conducente.
In caso di incidente stradale, chi guida è responsabile per le lesioni del terzo trasportato; è vero che l’assicurazione copre i danni, ma reato e conseguenze penali gravano sul conducente.
La possibilità di subire delle conseguenze penali a causa di una incauta condotta di guida è sempre dietro l’angolo, soprattutto quando in auto vi è un’altra persona, sia essa maggiorenne o minorenne, con o senza la cintura allacciata.
La Cassazione, con la Sentenza n. 13857/20 del 7.05.2020, ha affrontato il caso in cui un automobilista, pur trasportando con sé un amico, non ha fatto nulla per preservarne la sicurezza; anzi, nonostante la strada fosse bagnata e imponesse di rallentare, ha tenuto una velocità superiore rispetto al limite imposto dal Codice delle Strada.
Per i giudici della Cassazione è stata chiara la responsabilità del conducente che, “viste le pessime condizioni ambientali, avrebbe comunque dovuto tenere una velocità molto moderata, ben al di sotto del limite massimo“; invece, nonostante pioggia intensa e asfalto bagnato, egli ha tenuto una condotta imprudente, causando la perdita di controllo del mezzo ed il decesso del trasportato.
Con riferimento alle conseguenze civili, a meno che non abbia accettato volontariamente il rischio, il terzo trasportato deve essere sempre risarcito dalla compagnia assicurativa del conducente.
Quanto invece alle conseguenze penali, dovute alla colpa del conducente che abbia determinato lesioni al passeggero a causa della propria negligenza, vi è la possibilità di un processo penale per il reato di lesioni o di omicidio colposo.
La condanna penale consisterà, a seconda della gravità della condotta e delle conseguenze, nella detenzione o in una sanzione economica che non viene coperta dall’assicurazione che, tra l’altro, non copre neanche le spese legali che l’imputato dovrà sostenere per difendersi dalle predette accuse penali.
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