07 Gen Risarcimento del danno non patrimoniale.

Per la quantificazione dell’ammontare del risarcimento dei danni non patrimoniali derivati dagli incidenti stradali è prassi considerare le c.d. tabelle milanesi“, ossia uno strumento basato sul calcolo dei punti di invalidità accertata, ai quali può essere prevista una eventuale maggiorazione per danni ulteriori, sia di tipo biologico che di danni non patrimoniali.

Relativamente al suddetto principio è intervenuta la Suprema Corte che ha reso sempre più difficoltoso il riconoscimento del danno non patrimoniale; di recente, la Sez. 3 civile della Corte, con la Sentenza n. 25164/2020 del 10 novembre 2020 ha affermato che il danno morale è una componente distinta dal danno biologico e va accertata separatamente, caso per caso.

La prova della sofferenza interiore, come è facile intuire, è difficile da fornire e, proprio per far fronte a questa difficoltà, è nato il meccanismo tabellare in base al quale al parametro di base, rappresentato dai punti di danno biologico accertati, si aggiunge un coefficiente in aumento in modo da ottenere la somma finale spettante al danneggiato.

Per gli Ermellini, invece, questo metodo è errato in quanto occorre una “personalizzazione” del danno, escludendo pertanto la possibilità di applicare automaticamente le tabelle milanesi, anche in considerazione che in esse il danno morale è già insito e, dunque, conteggiarne l’incremento comporterebbe, a giudizio della Corte, una duplicazione indebita del risarcimento.

Il danneggiato, per questo motivo, per ottenere il risarcimento dovrà provare, anche attraverso presunzioni fondate su massime di esperienza, i danni non patrimoniali subiti in conseguenza dell’incidente in quanto, in assenza di prova, avrà diritto al ristoro del solo danno patrimoniale, restando, quindi, esclusi quelli rimasti non dimostrati.

Vi è, inoltre, da precisare che l’art. 138 del Codice delle Assicurazioni private, con l’introduzione di una tabella unica valevole sull’intero territorio nazionale, aveva già previsto l’introduzione di uno specifico meccanismo di determinazione di questo tipo di risarcimenti, ma il Decreto apposito non è stato ancora emanato.

Tra i criteri stabiliti dal legislatore c’è proprio quello dell’aumento dell’entità del risarcimento per il danno morale derivante da lesione dell’integrità fisica (superiore ai 9 punti), quantificato con una percentuale in aumento, crescente in maniera progressiva in base all’entità delle lesioni.

Inoltre, è previsto che qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.

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