10 Gen Buca stradale visibile: no al risarcimento per incidente diurno
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 1° ottobre – 12 novembre 2020, n. 25460 ribadisce il proprio costante orientamento in materia di responsabilità da cose in custodia.
La condotta imprudente del danneggiato interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l’evento di danno (il sinistro), quando il soggetto violi il dovere di ragionevole cautela scaturente dal principio di solidarietà (art. 2 Cost.).
Pertanto, il conducente è esclusivo responsabile del fatto, se provoca l’incidente, benché la presenza della buca fosse evidente, sia per le sue dimensioni che per l’ora diurna del sinistro.
Secondo l’art. 2051 c.c., il custode è responsabile dei danni provocati dal bene di cui è titolare.
Calando la norma nella fattispecie concreta può dirsi che il Comune (custode) risponde dei pregiudizi patiti dal danneggiato, a causa della strada ammalorata (bene in custodia), fatta salva l’ipotesi in cui in cui dimostri il caso fortuito. In buona sostanza, il custode (l’ente comunale) non risponde se dimostra che la condotta colposa del ricorrente (l’automobilista) abbia avuto un’efficienza causale tale da escludere la propria responsabilità.
A tal proposito, si ricorda che non esiste alcun automatismo tra la presenza di una buca sulla strada e la responsabilità dell’ente proprietario della stessa. Infatti, eventuali buche costituiscono insidie solo allorché non risultino, visibili, evitabili e prevedibili.
I giudici ricordano come la condotta del danneggiato, che entri in contatto con la cosa custodita (la buca), si atteggi diversamente a seconda dell’incidenza causale sull’evento di danno. Infatti, preme segnalare che sul danneggiato grava un dovere di ragionevole cautela, in virtù del principio di solidarietà (art. 2 Cost.).
Tale principio impone al soggetto di adottare «condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile» (Cass. 17443/2019).
Inoltre, la valutazione dell’efficienza causale della condotta del danneggiato va effettuata tenendo conto di quanto la situazione di danno fosse prevedibile e superabile con l’adozione delle ordinarie cautele impiegabili in circostanze analoghe (Cass. Ordinanze 2480, 2481, 2482 del 2018). In altre parole, più la situazione di danno era evitabile adottando le ordinarie cautele, più deve considerarsi rilevante l’efficienza causale della condotta imprudente del danneggiato.
L’imprudenza può essere tale da interrompere il nesso causale, «quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. Ord. 2345/2019; Cass. Ord. 9315/2019).
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