28 Dic Spostamento di Sede del Dipendente Pubblico ex art. 42 bis d.lgs. 151/01.
Con una recente e peculiare Sentenza del TAR Lazio n. 12110/2020, si è tornati nuovamente a discutere sul tema, assai dibattuto, della legittimità o meno dei trasferimenti di sede dei dipendenti pubblici con figli minori.
Si susseguono invero, le sentenze in materia di “tutela della genitorialità” e l’art. 42 bis d. lgs. n. 151/01 che disciplina appunto l’assegnazione dei lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni, stabilisce che il genitore con figli minori fino a tre anni di età, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.
Orbene, il caso in esame traeva le mosse dal ricorso presentato da un Agente di P.S. avverso la Nota del Direttore Centrale con la quale lo stesso aveva respinto la sua motivata Istanza ex art. 42 bis.
Ebbene, il Supremo Collegio accoglie le doglianze del ricorrente confermando sostanzialmente che l’appartenenza alle forze di polizia non può escludere in automatico l’applicazione della norma posta a tutela della paternità e maternità, ma richiede una valutazione caso a caso, per verificare le condizioni per un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco.
In particolare, sulla questione delle esigenze eccezionali che possono eventualmente giustificare il diniego, i magistrati affermano che l’Amministrazione deve opporre una reale difficoltà derivante dallo spostamento dell’interessato e non segnalare quei disagi che normalmente sono sempre conseguenti al trasferimento di un dipendente da un reparto, che così aumenta di una unità la scopertura di organico.
In definitiva, la possibilità di rigettare le istanze tendenti alla protezione dei minori in tenera età deve essere necessariamente fortemente circoscritta.
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