28 Apr Sinistro stradale: concorso di colpa per il passeggero che indossa il casco a scodella

È configurabile il concorso di colpa in capo al terzo trasportato che indossa un casco vietato dalla legge, come quello a scodella, se tale circostanza è eziologicamente connessa al danno.

Il divieto di uso del casco recante l’omologazione DGM – ossia del cosiddetto casco a scodella o padella – è in vigore dal 2000 per i motocicli e dal 2010 per i ciclomotori. Se le lesioni al volto, subite dal terzo trasportato, a seguito dell’urto, sono causalmente connesse all’uso del casco vietato, sussiste il concorso colposo del danneggiato.

Nella fattispecie oggetto di scrutinio, l’impiego del casco integrale, come prescritto dalla legge, avrebbe escluso il “trauma facciale”, pertanto, l’utilizzo di un dispositivo di protezione vietato dalla legge, se eziologicamente connesso al danno, comporta l’attribuzione del concorso di colpa nella causazione del danno stesso.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza 5 marzo 2020, n. 6161.

Il Codice della Strada (art. 171) impone l’uso del casco protettivo, omologato e regolarmente allacciato, per gli utenti dei veicoli a due ruote, ciclomotori e motoveicoli. Il suddetto obbligo riguarda i conducenti e i passeggeri. L’omesso uso del casco protettivo può integrare una fonte di corresponsabilità nel caso di sinistro stradale; nondimeno, è necessario che il giudice accerti che la violazione abbia concretamente influito sull’eziologia del danno, costituendone un antecedente causale. Infatti, «in materia di sinistri stradali, la mera violazione di una norma che disciplina la circolazione di per sé non è fonte di responsabilità civile, ove tale violazione non si ponga quale elemento causale rispetto all’evento dannoso» (Cass. 24432/2009). In buona sostanza, occorre verificare se l’aver indossato il casco a scodella abbia contribuito causalmente alla verificazione del danno.

In definitiva, la Suprema Corte richiama la propria giurisprudenza in materia, in virtù della quale l’utilizzo del casco con omologazione DGM (cd a scodella) è illegittimo, anche per i ciclomotori, dal 2010, mentre per gli altri veicoli (motocicli) la sospensione delle omologazioni risale al 2000.

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