07 Mag Il recupero del credito se il debitore è all’estero

Con l’adeguamento italiano al regolamento UE n. 655/2014 aumentano le possibilità di recupero dei crediti per imprese e privati quando il debitore ha sede all’estero. È necessario però che siano soddisfatte alcune condizioni per ottenere il migliore risultato nel minore tempo possibile.

Qualora l’azione si svolga all’interno dell’Unione Europea, vi è la possibilità, attualmente aperta anche nel nostro Paese, di avviare un sequestro conservativo sui conti correnti bancari del debitore finalizzato al recupero da parte del creditore delle somme attese in materia civile e commerciale. L’ordinanza di sequestro conservativo emessa da un’autorità giudiziaria risulta immediatamente valida ed esecutiva in tutti i Paesi UE.

Condizione necessaria per l’applicazione della normativa è che il conto corrente oggetto del sequestro si trovi all’interno di uno Stato membro dell’Unione Europea e l’azione giudiziaria sia partita da un altro Stato membro. Il debitore ha diritto di opporsi ed impugnare l’ordinanza di sequestro.

L’avvio dell’azione giudiziaria finalizzata alla riscossione può avvenire solo in presenza di prove circa l’esigibilità del credito e una volta stabilito l’importo economico da riscuotere e la compatibilità della richiesta con la normativa di riferimento. Possono rientrare in questo iter di recupero anche crediti derivanti da un risarcimento danni, purché riferiti a un evento che ha già avuto luogo e l’importo sia quantificabile.

Alcuni casi sono invece esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento. Tra questi l’arbitrato, i diritti patrimoniali tra coniugi, i testamenti e le successioni. Non si applica inoltre il sequestro conservativo verso debitori in fase di fallimento o concordato.

La decisione dell’autorità giudiziaria rispetto al sequestro conservativo arriva in tempi non superiori a 10 giorni lavorativi a partire dalla data della richiesta. Ciò è dettato dalla necessità di intervenire sul conto corrente del debitore prima che questi abbia la possibilità, ad esempio, di spostare il conto corrente in un’altra banca o in un altro Paese nel quale la normativa europea non ha effetto.

 

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