19 Mag In caso di sinistro stradale è responsabile chi invade la corsia opposta
Non c’è concorso di colpa per chi procede nel proprio senso di marcia, anche se a velocità sostenuta: è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 19115/2020.
E dunque, nessun concorso di colpa per il veicolo che procede, sulla propria corsia di marcia, con andatura elevata, poiché la responsabilità intera del sinistro ricade sul conducente che invade la corsia.
La Suprema Corte ribadisce la regola già applicata dalla Corte territoriale e già affermata precedentemente dalla stessa Cassazione secondo la quale – in materia di responsabilità civile da circolazione stradale – anche se dalla valutazione delle prove resta individuata la condotta colposa di uno solo dei due conducenti, per attribuire allo stesso la causa determinante ed esclusiva dell’incidente, deve parimenti accertarsi che l’altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, in quanto è necessario dimostrare di aver operato tutto il possibile al fine di evitare il danno, altrimenti si deve presumere anche il suo colpevole concorso.
Nella specie, sul conducente che invade la carreggiata di marcia opposta ricade l’intera responsabilità del sinistro pur se al momento dell’impatto il veicolo antagonista procedeva a velocità sostenuta in quanto, precisa la Corte, pur essendo ipotizzabile un’andatura non commisurata del veicolo, tale circostanza resta assorbita dalla condotta dell’altro conducente, il quale ha oltrepassato la striscia continua senza neanche rallentare.
Pertanto, concludono gli Ermellini, il concorso di colpa si vanifica quando la violazione imputabile al veicolo antagonista non ha incidenza causale nell’incidente, in quanto il guidatore, preso atto che un veicolo, superando la striscia continua ed invadendo la corsia, sta per impattare frontalmente, può unicamente compiere una manovra d’emergenza, e cioè frenando per tentare di evitare lo scontro.
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