03 Giu Concorso di colpa del pedone in caso di investimento

Come già noto, per attraversare fuori dalle strisce pedonali è necessario dare la precedenza ai conducenti di veicoli.

Secondo la giurisprudenza però, l’attraversamento improvviso del pedone, anche se avviene al di fuori delle strisce, non è da considerarsi un evento imprevedibile e quindi non esonera il conducente dalle responsabilità in caso di investimento.

Tuttavia, il comportamento colposo di chi attraversa incide sulle responsabilità dell’investitore e quindi anche sulla quantificazione del danno risarcibile.

Come ribadito dalla Cassazione, nella sentenza n.2241 del 2019, il comportamento di chi attraversa la carreggiata al di fuori delle strisce è concausa dell’evento lesivo in caso di investimento.

In un’altra sentenza, la n.18593 del 2019, la Corte di Cassazione ha decurtato del 40% il risarcimento danni per l’investimento del pedone, ad una signora che, invece di circolare sul marciapiede, si trovava al momento del sinistro nei pressi della banchina stradale, rendendo così meno visibile la sua presenza.

Il Tribunale di Trieste invece, nella sentenza n.380 del 2019, ha ravvisato una percentuale di responsabilità pari all’80% al pedone investito che aveva attraversato la strada, fuori dalle strisce pedonali, correndo e parlando al cellulare.

Secondo il giudice, l’uso del cellulare, l’attraversamento di corsa e il mancato utilizzo dei passaggi predisposti per i pedoni consistono in una violazione delle regole di prudenza, che chi attraversa deve adottare, secondo quanto stabilito dall’art.190 C.d.S.. Di conseguenza, tale comportamento ha inciso in maniera determinante nella dinamica del sinistro e nella causazione del danno.

Un’altra sentenza interessante è la n.5624 del 2020, in cui è stato confermato il concorso di responsabilità al 50% per il pedone che era stato investito mentre attraversava su strisce pedonali cancellate per lavori in corso.

Nonostante la presenza della segnaletica verticale, secondo la Cassazione, il pedone aveva l’obbligo di dare la precedenza al veicolo, vista l’assenza temporanea della zebratura orizzontale e per questo motivo è stato considerato corresponsabile al 50% del sinistro.

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