11 Giu Il passeggero danneggiato si sporge dal finestrino? C’è concorso di colpa

A stabilirlo è la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 4789 del 23 Febbraio u.s., con la quale gli Ermellini hanno statuito che “Il comportamento d’un passeggero d’un veicolo a motore, consistito nello sporgersi dal finestrino di un’automobile in fase di manovra, costituisce una condotta colposa che concorre, ai sensi dell’art. 1227 c.c., alla verificazione dell’evento dannoso”.

Questo perché precisa la Suprema Corte, il c.d. caso fortuito accidentale può essere rappresentato sia dal fatto del terzosia dal fatto della vittima.

Sicché, in caso di lesioni del trasportato, andrà valutato anche il suo comportamento e non vi può esser dubbio alcuno che il comportamento d’un passeggero d’un veicolo a motore, consistito nello sporgersi dal finestrino di un’automobile in fase di manovra, senza che ve ne fosse necessità, e che abbia poi subito lesioni a causa della chiusura del finestrino elettrico, costituisca una condotta colposa e come tale censurabile ex art. 1227 c.c..

Ciò in quanto precisano gli Ermellini, in tal modo il danneggiato contribuisce alla verificazione dell’evento dannoso in due modi:

  • sporgendosi dal finestrino, senza che ve ne sia la necessità;
  • per non aver approntato maggiore cautela nel momento in cui esegue tale movimento.

Detta pronuncia peraltro, è bene ricordarlo, ben si combina con quanto statuito e disposto nel Codice della Strada.

L’ art. 169. III comma C.d.S., infatti, vieta a tutti i passeggeri di veicoli a motore, esclusi i motocicli ed i ciclomotori, di assumere posizioni che determinino sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.

L’affacciarsi dal finestrino d’un veicolo in manovra, pertanto, costituendo violazione della suddetta regola di condotta, rappresenta effettivamente una condotta colposa, giustamente sanzionata anche in sede giudiziaria.

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