16 Giu Responsabilità in caso di investimento del pedone imprudente
La Cassazione con la recente Sentenza n. 20912/21 ha spiegato come funziona la responsabilità in caso di pedone imprudente che viene investito da un’auto, precisando che il conducente del veicolo investitore “è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nei limiti della prevedibilità”.
Nella citata decisione la Corte statuisce che l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, in quanto ciò che va valutato non è soltanto la ragionevole prevedibilità della condotta della vittima, ma anche la possibilità di porre in essere la manovra di emergenza necessaria ad evitare l’evento.
Ciò anche in considerazione dell’articolo 141 del Codice della strada prevede che “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
La responsabilità dell’automobilista viene meno quando la presenza del pedone si pone come ostacolo così improvviso e immediato da non poter essere schivato neanche con la massima diligenza.
Concludendo, pertanto, la responsabilità per l’investimento del pedone imprudente ricade, in linea di massima, sull’automobilista, salvo che questo ultimo non riesca a provare di aver usato la massima diligenza nel caso di ostacolo improvviso del pedone.
Sorry, the comment form is closed at this time.