21 Set Limiti alla risarcibilità relativamente al luogo ove si è verificato un sinistro

Secondo la Cassazione, per stabilire su quali strade non copre l’assicurazione, non bisogna partire dal concetto di strade pubbliche e private, ma alla destinazione che è stata loro impressa.

Il Codice della strada, infatti, si applica tutte le volte in cui la strada – sia essa di proprietà dello Stato, del Comune, della Regione, della Provincia, di un condominio o di privati cittadini – è aperta al traffico indifferenziato degli automobilisti: non è cioè caratterizzata da limitazioni.

Pertanto, quando è prevista la destinazione della strada all’uso pubblico, l’assicurazione è tenuta a risarcire l’incidente.

È l’uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del Codice della strada e dell’assicurazione obbligatoria.

La Cassazione, con la recente sentenza a Sezioni Unite n. 21983 del 30.07.202, ha ammesso il risarcimento da parte dell’assicurazione anche quando il sinistro si è verificato in un’area privata, come, per esempio la rampa di un garage, perché nella nozione di circolazione stradale stabilita dalla legge rientra qualunque uso di un veicolo che sia “conforme alla funzione abituale”.

Quando, dunque, si parla di strade pubbliche o private, ai fini dell’applicazione della copertura assicurativa, non ci si riferisce alla proprietà, ma al “libero accesso” che ad essa, eventualmente, si può fare.

Devono considerarsi, infatti, strade pubbliche, oltre a quelle che appartengono allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni e sono destinate all’uso pubblico, anche le strade sulle quali, pur essendo esse di proprietà di altri soggetti, sussiste un diritto pubblico di uso (cortile condominiale, parcheggio di un centro commerciale, parcheggio pubblico).

La strada privata, invece, non è quindi quella di proprietà di un soggetto diverso dallo Stato o da altro ente, ma quella su cui la collettività non ha il diritto di transito e di uso.

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