![](https://www.studiomartelli.it/wp-content/uploads/2014/10/assicurazioni_1-3.jpg)
14 Ott Orientamento dei Tribunali in merito alla personalizzazione del danno morale: difformità territoriali nel calcolo delle liquidazioni
Per esaminare l’orientamento dei tribunali sul riconoscimento del danno morale è necessario distinguere preliminarmente le lesioni micropermanenti dalle macropermanenti, superiori al 9%.
Nel primo caso è pressoché diffusa, dinanzi a tutti gli uffici dei giudici di pace, la prassi di liquidare il danno morale in aggiunta al danno biologico accertato, anche quando sia di lievissima entità (1-1,5%). Tra l’altro si tratta di liquidazioni spesso superiori al limite del 20%, di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni.
Si riscontrano, infatti, liquidazioni che oscillano tra il 30% ed il 34% del danno biologico, spesso effettuate in maniera del tutto meccanica, senza fornire motivazioni in ordine agli elementi istruttori emersi nel corso del giudizio e senza chiarire se detti elementi siano idonei a giustificare il riconoscimento di tale voce risarcitoria.
I giudici di pace, infatti, anche se illustrano le proprie motivazioni giuridiche, si limitano ad argomentazioni “scolastiche”, senza entrare nel merito del singolo caso e, dunque, nel merito di quelle “sofferenze ulteriori” di cui la Corte di Cassazione chiede di tener conto.
Le liquidazioni appaiono poi particolarmente generose presso gli Uffici del giudice di pace di Abruzzo, Puglia, Campania, Toscana e Sicilia.
Per quanto, invece, concerne i danni da lesione superiori al 9% (che solitamente interessano i tribunali), la monolitica adesione alle tabelle del tribunale di Milano implica l’immancabile personalizzazione del danno, con oscillazioni che variano da singolo giudice ad altro.
Comunque, in Toscana, Calabria, Campania, Abruzzo, Molise e Marche, la personalizzazione del danno appare frequentemente commisurata al 25% del danno biologico, con picchi, in Puglia, anche del 35%-40%.
Tra l’altro in Puglia, ed in particolar modo presso i tribunali di Brindisi, Lecce e Bari, spesso viene riconosciuto un ulteriore danno morale alla personalizzazione già liquidata, poiché si ritiene che la personalizzazione riguardi le sofferenze soggettive ricomprese nel danno biologico e che l’ulteriore danno morale debba ristorare l’incidenza del danno biologico sulle abitudini e sulle scelte di vita e relazionali del danneggiato.
Non di rado dunque, soprattutto presso le curie pugliesi e abruzzesi, può accadere che un rilevante danno biologico si dilati, in virtù della personalizzazione e dell’ulteriore danno morale eventualmente riconosciuto, in misura anche pari al 50%.
No Comments