Assicurazioni: la negoziazione assistita

14 Nov Assicurazioni: la negoziazione assistita

La negoziazione assistita, derivante dall’esperienza dell’ordinamento francese, intende realizzare una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo.
Può essere definita come un accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati in via amichevole. L’obiettivo è, da una parte, evitare un giudizio civile e, dall’altro, ottenere la rapida emissione di un titolo esecutivo stragiudiziale. In talune materie, proprio per accrescerne l’efficacia in chiave deflattiva, la negoziazione è condizione di procedibilità, in funzione complementare alla mediazione.

In particolare, l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità nelle controversie:

  • disciplinate dal codice del consumo;
  • in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
  • afferenti a domande di pagamento (a qualsiasi titolo) di somme non eccedenti 50.000 euro, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (di mediazione obbligatoria). Come per l’arbitrato, poi, non potrà mai vertere su diritti indisponibili.

 

L‘improcedibilità, viceversa, non si applica:
a. nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
b. nei procedimenti di CTU preventiva ex art. 696-bis c.p.c.;
c. nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
d. nei procedimenti in camera di consiglio;
e. nell’azione civile esercitata nel processo penale

Sul piano processuale, viene riproposta la disciplina già contenuta nel decreto legislativo n. 28 del 2010, per quanto riguarda la rilevabilità, anche d’ufficio, entro la prima udienza, della improcedibilità per mancato esperimento della procedura e del differimento dell’udienza in caso di negoziazione non ultimata o da espletare.

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La condizione di procedibilità si considera avverata se, entro 30 giorni dall’invito, vi è una mancata risposta o un rifiuto esplicito.
Ed infatti, l’invito rivolto da un avvocato a stipulare una convenzione dovrà contenere, oltre all’indicazione dell’oggetto della controversia, lo specifico avvertimento che la mancata risposta o il suo rifiuto alla negoziazione potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.
In un’ottica di valorizzazione della figura del professionista avvocato, una disposizione conferisce allo stesso avvocato il potere di autentica delle firme apposte all’invito ed alla convenzione, per la quale è prevista obbligatoriamente la forma scritta.
Solo per gli atti soggetti a trascrizione (ai sensi dell’art. 2643 del codice civile) è necessaria l’autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale da parte di un pubblico ufficiale. L’accordo, infatti, raggiunto all’esito dell’attivazione della procedura di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

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