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17 Nov Assicurazioni: Il nuovo regime delle spese di lite
L’art. 13 del D.L. 132/2014 modifica il regime della “compensazione delle spese”, il quale prevede che non ci sia la condanna al rimborso delle spese di una parte nei confronti dell’altra (ognuno, dunque, dovrà retribuire il proprio legale) e le eventuali ulteriori spese (tassa di registro, rimborso spese CTU, ecc. ecc.) siano divise in quote uguali.
Le modifiche apportate al secondo comma dell’art. 92 del codice di procedura civile prevedono la compensazione delle spese nei casi di soccombenza reciproca, allorquando ciascuna delle parti veda respinta parzialmente le proprie domande: il giudice dovrà ripartire la quota proporzionale di sconfitta e decurtare il rimborso delle spese per un ammontare corrispondente.
Solo qualora si tratti di materia particolarmente nuova o soggetta a variazioni giurisprudenziali, il giudice potrà condonare, parzialmente o per intero, le spese alla parte soccombente. L’ambito discrezionale del magistrato viene, quindi, notevolmente ridotto, considerando che la novella legislativa prevede che non sarà più possibile compensare le spese di lite al fuori dei casi summenzionati.
La norma, oltre ad annullare la discrezionalità del magistrato, pone uno sbarramento di ingresso nei tribunali a liti temerarie, stante il rischio di condanna per soccombenza che ne possa derivare.
La novella si applicherà ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
Ferie Giudiziarie
L’art. 16, comma I, del decreto legge 132/2014, riduce il termine di sospensione dei termini processuali dagli originari 46 giorni (dal 1 agosto al 15 settembre) a 25 giorni (dal 6 agosto al 31 agosto).
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