Assicurazioni: risarcimento danni da insidia stradale

03 Feb Assicurazioni: risarcimento danni da insidia stradale

LE AZIONI DI RISARCIMENTO INCARDINATE NEI CONFRONTI DEL COMUNE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA INSIDIA STRADALE EX ART. 2043 E 2051 C.C. NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA PER MATERIA DEL GIUDICE DI PACE, MA POSSONO RIENTRARE NELLA COMPETENZA PER VALORE SINO AD EURO 5.000,00

Il tema dei danni causati a seguito di cadute per la cattiva manutenzione delle strade è noto e ricorrente, sia come tesi classica della figura dell’insidia e del trabocchetto, riconducibile alla clausola generale di cui all’art. 2043, sia come ipotesi del danno da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c.

Nel caso in esame la Corte di Cassazione (investita di un’istanza di regolamento di competenza di Tribunale) esamina una richiesta di risarcimento del danno da lesioni fisiche residuate al conducente di un motoveicolo, scivolato su una macchia d’olio, non segnalata.

La Corte specifica che l’art. 7, secondo comma, c.p.c. (il quale stabilisce la competenza sino a 20.000,00 del Giudice di pace unicamente per i sinistri stradali) riguarda unicamente il “danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti” e non può applicarsi al caso di specie, poiché l’utilizzo del motociclo ha rappresentato solo la particolare modalità di uso della strada, in conseguenza della quale si è verificato il danno.

Così ordinanza n. 18813/14 dalla VI Sezione della Cassazione civile: “La controversia, introdotta dal conducente di un veicolo circolante su una strada pubblica, che adduce di aver sofferto un danno alla persona a causa di un sinistro provocato dalle condizioni della strada, contro il Comune, proprietario della strada, esula dalle controversie disciplinate dall’art. 7, comma 2, c.p.c. (risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti). Se compresa nel limite previsto dall’art. 7, comma 1, c.p.c. rientra per competenza per valore del gdp, altrimenti in quella del tribunale”.

In conclusione, è da eccepire l’incompetenza per valore del Giudice di pace per tutte le azioni di risarcimento incardinate a seguito di un sinistro occorso a causa delle asserite condizioni della strada ed introdotte nei confronti del Comune proprietario della strada ogni qualvolta la richiesta superi i 5.000,00 euro, poiché non rientrante nella competenza per materia di cui all’art. 7, secondo comma, c.p.c.

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