Antifrode assicurativa: regolamento ISVAP n.44/2012

24 Feb Antifrode assicurativa: regolamento ISVAP n.44/2012

In Italia il fenomeno delle frodi nel settore assicurativo, sottovalutato per lungo tempo, sta assumendo proporzioni preoccupanti.

Questo triste malcostume ha permeato il tessuto sociale dell’intera penisola, diventando endemico e socialmente trasversale, anche grazie al debolissimo biasimo sociale che ha ricevuto negli anni e che registra tutt’oggi.

Le truffe assicurative, peraltro, pur largamente diffuse anche in altri paesi del vecchio continente, spesso vengono additate come una “anomalia” soprattutto italiana.

Tale indecoroso primato trova la sua ragion d’essere non solo nell’indiscutibile ampia diffusione del fenomeno, ma anche nell’interesse che ormai rivestono le truffe assicurative per la criminalità organizzata, da tempo attiva in questo promettente ramo d’affari.

Purtroppo, la propensione alle truffe e l’elevatissima sinistrosità del nostro paese, unitamente alla contingente crisi economica, hanno contribuito ad innescare ormai un circolo vizioso.

La sempre maggiore incidenza delle frodi (in particolare quelle del settore RC Auto), infatti, è la principale causa dell’aumento dei costi di liquidazione delle imprese assicuratrici, che si scarica sull’aumento dei premi pagati dagli assicurati, incentivando di conseguenza le truffe, soprattutto nei periodi di instabilità economica.

Gli effetti del perverso meccanismo si riverberano inevitabilmente tanto sugli assicurati, quanto sulle stesse società di assicurazione: i primi, obbligati in tal modo a fronteggiare aumenti considerevoli dei premi di polizza; le seconde, bersagliate sempre più di frequente da tentativi di truffe, al punto da valutare concretamente la soluzione di “abbandonare” un mercato tanto insidioso come quello italiano.

 

1. REGOLAMENTO ISVAP n.44/2012

 

Negli ultimi anni l’accentuarsi del fenomeno ha spinto le istituzioni ad intervenire, in maniera più o meno concreta, adottando provvedimenti normativi e regolamentari volti ad incentivare determinate attività, che mirano sia ad arginare le frodi in ambito assicurativo sia a vigilare sull’indiscriminato rincaro delle polizze, che sembra esserne conseguenza.

In tal senso possono essere intesi il regolamento ISVAP n. 44 del 2012 ed il successivo provvedimento IVASS n. 1 del 19 marzo 2013, i quali introducono compositi obblighi in capo alle imprese di assicurazione, al fine di monitorare e stimolare l’attività di contrasto alle frodi assicurative.

In particolare spicca l’obbligo di trasmettere all’IVASS una relazione annuale – che ricalchi un modello predefinito approntato ad hoc – sulle attività svolte per contrastare le frodi nella RCAuto.

E tale lavoro ha consentito, per la prima volta nel 2013, di disporre di una panoramica nazionale dell’attività svolta dalle imprese di assicurazione e dei trend geografici della diffusione del fenomeno criminoso.

 

Inoltre, attraverso l’introduzione del cd. “early warning system”, sono state identificate delle linee guida per individuare i sinistri che presentano profili di interesse in campo antifrode.

Ed infatti, l’elaborazione di un novero di 12 “parametri di significatività”, astratti e suscettibili di modificazione o integrazione annuale da parte dell’IVASS, consente di analizzare preliminarmente il sinistro, in modo da decidere se sia necessario o meno un approfondimento investigativo.

Questi “parametri” sono 6 riferimenti di “allerta” relativi alle persone fisiche/giuridiche (individuate attraverso codice fiscale e/o partita IVA) ed altrettanti 6 riferimenti relativi ai veicoli (individuati attraverso la targa), i quali hanno lo scopo di segnalare situazioni, di per sé non necessariamente fraudolente, ma che denotano un determinato grado di rischio di frode.

Costituiscono, dunque, parametri di significatività, secondo quanto previsto dal provvedimento IVASS n. 2827 del 25/08/2010, le seguenti situazioni:

  • cod. P1: quando la persona fisica o giuridica compare – come proprietario, contraente, conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato o testimone – in almeno 3 sinistri, accaduti negli ultimi 18 mesi;
  • cod. P2: quando la persona fisica o giuridica compare – come proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato, testimone o medico incaricato – in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, nel quale una persona ha riportato, a titolo di danno biologico permanente, postumi da lesioni superiori al 9% di invalidità e per il quale non ci sia stato intervento delle Autorità;
  • cod. P3: quando la persona fisica compare in almeno 2 sinistri, accaduti negli ultimi 18 mesi, in ognuno dei quali ha riportato lesioni fisiche ovvero compare come medico incaricato in almeno 2 sinistri, nei quali una medesima persona fisica ha riportato lesioni;
  • cod. P4: quando la persona fisica o giuridica compare – come proprietario, contraente, conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato, testimone, perito, studio di infortunistica, carrozzeria o officina di riparazione – in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, per il quale la denuncia o la richiesta di risarcimento è stata formulata con un ritardo di almeno 6 mesi rispetto alla data di accadimento;
  • cod. P5: quando la persona fisica o giuridica compare – come proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato, testimone o medico incaricato – in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, nel quale risultano coinvolti almeno 3 trasportati che hanno riportato lesioni;
  • cod. P6: quando la persona fisica o giuridica compare – come proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato o testimone – in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, occorso nei 15 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza o negli ultimi 15 giorni di operatività della garanzia;
  • cod. V1: quando la targa del veicolo compare in almeno 3 sinistri accaduti negli ultimi 18 mesi;
  • cod. V2: quando la targa del veicolo compare in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, per il quale la denuncia o la richiesta di risarcimento è stata formulata con un ritardo di almeno 6 mesi rispetto alla data di accadimento;
  • cod. V3: quando la targa compare in almeno 1 sinistro, in cui il veicolo è stato distrutto;
  • cod. V4: quando la targa del veicolo compare in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, nel quale risultano coinvolti almeno 3 trasportati che hanno riportato lesioni;
  • cod. V5: quando la targa del veicolo compare in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, per il quale i danni al veicolo non sono coerenti con la dinamica del sinistro;
  • cod. V6: quando la targa del veicolo compare in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, occorso nei 15 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza o negli ultimi 15 giorni di operatività della garanzia.

La presenza di almeno 2 parametri di significatività nell’ambito di un medesimo sinistro consente all’impresa di assicurazione di sospendere (per 30 giorni) il pagamento di quanto richiesto, al fine di svolgere gli accertamenti necessari a valutare la veridicità dell’evento e la coerenza della pretesa risarcitoria.

Il nuovo approccio al problema, inaugurato dal regolamento n. 44/2012, ha indotto il mercato ad una revisione e ristrutturazione dell’attività di prevenzione e contrasto delle frodi ed ha rilanciato questa attività tra quelle di primo piano nell’esercizio del ramo R.C. Auto, ossia nell’ambito delle funzioni caratterizzanti il ciclo operativo dell’impresa di assicurazione.

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