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10 Mar Doing Business in Dubai: Trattato Italia EAU – prosegue
Articolo 15
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e l9, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attivita’ dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita’ non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attivita’ e’ quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attivita’ dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a. il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano
in totale 183 giorni in ogni periodo di dodici mesi che inizi o termini nell’anno fiscale
considerato, e
b. le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e’
residente dell’altro Stato, e
c. l’onere delle remunerazioni non e’ sostenuto da una stabile organizzazione o da una
base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in
corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale e’ situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
Articolo 16
Compensi e gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che
un residente di uno Stato contraente riceve in qualita’ di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa’ residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17 Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell’altro Stato contraente in
qualita’ di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita’ di musicista, nonche’ di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita’ e’ attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo’ essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui sono svolte le prestazioni dell’artista o dello sportivo.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attivita’ di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, esercitate nell’ambito di un programma di scambi culturali o sportivi concordato da entrambi gli Stati contraenti, sono esenti da imposta nello Stato contraente nel quale dette attivita’ sono svolte.
Articolo 18
Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Articolo 19
Funzioni pubbliche
1.
a. Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b. Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale:
i) abbia la nazionalita’ di detto Stato; o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2.
a. Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b. Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita’.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni, pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di una attivita’ industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 20
Professori e insegnanti
Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita’, istituto superiore, scuola od altro istituto di istruzione e che e’, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Stato contraente e’ esente da imposizione nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall’attivita’ di insegnamento o di ricerca.
Articolo 21 Studenti
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e’, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese del suo mantenimento, di istruzione o
di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali
somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le somme che uno studente o un apprendista
il quale e’, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato contraente unicamente ai fini di istituzione o di formazione, riceve in corrispettivo per prestazioni temporanee rese in detto altro Stato contraente, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali prestazioni siano collegate alla sua istruzione o formazione e che le remunerazioni per tali prestazioni, siano necessarie per integrare le risorse destinate al proprio mantenimento.
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