Doing Business in Dubai: Trattato Italia EAU – prosegue

18 Mar Doing Business in Dubai: Trattato Italia EAU – prosegue

Articolo 28
Rimborsi

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui egli e’ residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e’ residente che certifichi la sussistenza delle condizioni richieste per aver diritto all’applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.
3. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformita’ delle disposizioni dell’articolo 25 della presente Convenzione, le modalita’ di applicazione del presente articolo.

Capitolo VI – Disposizioni finali
Articolo 29
Entrata in vigore

1. I Governi degli Stati contraenti si comunicheranno l’un l’altro l’avvenuto espletamento delle procedure costituzionali richieste per l’entrata in vigore della presente Convenzione. La presente Convenzione entrera’ in vigore alla data del ricevimento dell’ultima di queste comunicazioni e le sue disposizioni si applicheranno:
a. con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme
realizzate il, o successivamente al, 1 gennaio 1993;
b. con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi d’imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1993.
2. Le domande di rimborso o di accreditamento cui da’ diritto la presente Convenzione
con riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relativamente ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1993 e fino all’entrata in vigore della presente Convenzione devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l’imposta e’ stata prelevata.

Articolo 30
Denuncia

La presente Convenzione rimarra’ in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente potra’, mediante preavviso, minimo di sei mesi notificato attraverso le vie diplomatiche, denunciarla entro la fine di un anno solare, a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell’entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cessera’ di applicarsi, con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate il o successivamente al 1 gennaio dell’anno solare successivo a quello nel quale e’ stata notificata la denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta ad Abu Dhabi, il 22 Gennaio 1995, corrispondente al 21 Sha’Ban 1415, in duplice esemplare, nelle lingue inglese, araba ed italiana, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.

Per il Governo degli Emirati Arabi Uniti
AHMED HUMID AL TAYER MINISTRO DI STATO PER LE FINANZE E INDUSTRIA

Per il Governo della Repubblica Italiana
GIOVANNI FERRERO AMBASCIATORE D’ITALIA

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