
26 Mar Antifrode assicurativa: La procedibilità
La procedibilità
A dispetto di quanto risulta dal tenore letterale della norma in argomento, la frode assicurativa è sempre procedibile a querela di parte, così come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte, anche per le ipotesi riconducibili a quella parte della disposizione normativa (art. 642 comma 1 c. p.), ove tale condizione di procedibilità non è espressamente prevista.
Il presupposto necessario della condotta criminosa:
In base all’indirizzo dottrinale prevalente, tutte le molteplici fattispecie comprese nel dettato normativo di cui all’art. 642 – ad eccezione di quella della falsificazione della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione – esigono la preesistenza di un contratto di assicurazione valido ed efficace, sia facoltativo sia obbligatorio: in assenza di un contratto valido e produttivo di effetti, infatti, la condotta fraudolenta non sarebbe neanche potenzialmente lesiva e, pertanto, il reato di cui all’art. 642 c.p. non potrebbe configurarsi.
La peculiare struttura della fattispecie incriminatrice pone non pochi problemi operativi di natura tecnico-giuridica, che si traducono spesso in criticità del procedimento.
Pertanto, al fine di poter approcciare nel migliore dei modi alla fase procedimentale/processuale occorre essere specialisti.
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