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08 Apr Antifrode assicurativa: Corretta individuazione della competenza territoriale
Corretta individuazione della competenza territoriale dell’Autorità Giudiziaria deputata a conoscere la singola vicenda.
Trattandosi di una fattispecie astrattamente concepita dal legislatore come “disposizione a più norme” e “norma a più fattispecie”, risulta spesso equivoco il criterio da adottare per radicare correttamente la competenza.
La regola da privilegiare è senz’altro quella dettata dall’art. 8 c.p.p., secondo il quale tale competenza è determinata, in via principale, dal “locus commissi delicti”, cioè il luogo in cui il reato è stato consumato, nonché dai criteri suppletivi previsti dal successivo art. 9 c.p.p.
Tuttavia tale aspetto andrà attentamente valutato con specifico riferimento alla condotta concreta del soggetto agente.
L’erroneo radicamento della competenza è spesso, infatti, terreno fertile per eccezioni d’incompetenza territoriale in ambito processuale che, laddove accolte, ritardano notevolmente la celere definizione del processo e accentuano il temuto rischio della prescrizione.
A tal fine, è senz’altro utile tener presente gli orientamenti prevalenti della Procura Generale presso la Corte di Cassazione in materia risoluzione di conflitti di competenza, sollevati con riferimento ad ipotesi di condotte illecite ai danni degli istituti assicurativi (art. 642 c.p. e possibili altri).
Nel caso di denuncia di infortuni mai accaduti (art. 642, c. 2, c.p.), si è ritenuto che il reato si perfeziona nel momento e nel luogo in cui la denuncia perviene alla società assicuratrice, soggetto passivo del reato, la quale solo al momento della ricezione viene a conoscenza di un atto che, fino a quel momento, era nella sfera del denunciante. Ne consegue la competenza della Procura ove si trova l’ufficio cui la denuncia viene recapitata (decreto n. 2/2013).
La soluzione non cambia laddove la denuncia del falso incidente si accompagni alla falsificazione di certificati medici attestanti lesioni in realtà mai riportate (art. 476 c.p.), posto che, pur nella connessione dei delitti previsti dagli artt. 642 c.p. e 476 c.p., non conoscendosi il luogo in cui quest’ultimo, decisamente più grave, sia avvenuto, la competenza deve determinarsi in relazione al reato residuo (decreto n. 510 del 2013).
La stessa soluzione è stata adottata nel caso in cui la truffa si sostanzi nella falsa denuncia del furto dell’auto (art. 367 c.p.). In tal caso, in presenza della connessione – stante la maggiore gravità del reato sub art. 642 c.p. – si applica la regola per cui è competente la Procura ove si trova l’ufficio della impresa a cui la denuncia viene recapitata (decreto n. 324/2013)”.
Allorquando il reato previsto dall’art. 642 c.p. si accompagni alla falsificazione (art. 485 c.p.) della documentazione richiesta per la stipula di un contratto di assicurazione (si pensi agli attestati di rischio), è stato ritenuto che il reato si perfezioni nel momento e nel luogo della sottoscrizione della polizza, atteso che in tale contesto si realizzano il vantaggio ingiusto per l’assicurato ed il danno ingiusto per l’assicuratore.
È quello il luogo che, pertanto, guida la determinazione della Procura competente (decreto n. 20/2013).
Non può sottacersi, tuttavia, che gli indirizzi indicati, pur rappresentando espressioni costanti e conformi del medesimo principio di diritto, sono solo un recente approdo dei magistrati della Procura Generale presso la Suprema Corte e che tale indirizzo è diametralmente opposto a quello privilegiato solo qualche anno addietro.
All’atto pratico ciò consente ampio margine per “gestire”, all’occorrenza, il principio di diritto che risulta più opportuno rispetto al caso concreto, “forzando”, se necessario, il radicamento della competenza al fine di guadagnare tempo prezioso.
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