04 Mag Antifrode assicurativa: l’antifrode civile (parte 2)
Tali sono, in via del tutto esemplificativa e non esaustiva, gli strumenti antifrode:
a) quanto ai danni materiali:
- l’acquisizione, ex artt. 210 e ss. c.p.c. ed in presenza di fattura di riparazione, in capo al danneggiato, di copia della documentazione attestante l’avvenuto pagamento della fattura; in capo al riparatore, di copia autentica dei libri contabili dai quali si evinca l’avvenuta registrazione della fattura, nonché delle fatture e delle bolle di accompagnamento attestanti l’avvenuto acquisto dei pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione del veicolo danneggiato ed indicati in fattura;
- l’acquisizione, ex art. 210 e ss. c.p.c., in presenza di sinistri pregressi, dei fascicoli dalle consorelle imprese di assicurazione, in particolar modo degli accertamenti tecnici svolti;
- l’espletamento di una CTU dinamico-ricostruttiva;
b) quanto alle lesioni fisiche:
- l’acquisizione ex artt. 210 e ss. c.p.c. di copia autentica del referto e del registro di ingresso al P.S. e/o di tutta la cartella clinica;
- l’ordine di esibizione a carico del danneggiato della documentazione medica tutta in originale, in particolare degli esami strumentali e specialistici effettuati;
- la richiesta di autorizzazione a depositare il Casellario Centrale Infortuni;
- la richiesta di autorizzazione all’acquisizione presso le Consorelle degli accertamenti medici effettuati;
- la formulazione, in sede di giuramento del C.T.U., di specifici quesiti ai sensi della L. 27/12.
Sicuramente questi strumenti, suffragati dall’attività antecedentemente svolta dai fiduciari della impresa, potranno avere una maggiore incidenza sul giudizio, ma ci sarà un maggiore deterrente se le risultanze saranno supportate dall’attività investigativa svolta dall’Autorità inquirente, a seguito del deposito di un atto di denuncia-querela.
Tuttavia bene evidenziare che, in questo caso, il fiduciario legale civile si trova dinanzi ad alcune criticità.
Anzitutto, in presenza dell’atto di denuncia-querela, il legale si determinerà a richiedere, nell’interesse della Compagnia, la sospensione del giudizio per pregiudizialità penale ex art. 295 c.p.c.: “Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.
Fatto è, però, che la proposizione dell’atto di denuncia-querela, in assenza quanto meno dell’esercizio dell’azione penale (richiesta di rinvio a giudizio dell’indagato o citazione diretta a giudizio), non determina l’automatica sospensione del giudizio civile.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha, in più occasioni, ribadito: “Il rapporto fra azione civile ed azione penale è regolato dall’art. 75 c.p.p., il quale al suo terzo comma, prevede quali uniche ipotesi di sospensione necessaria del processo civile in pendenza di quello penale, che il danneggiato proponga l’azione risarcitoria in sede civile nei confronti dell’imputato dopo essersi costituito parte civile nel processo penale o dopo che sia stata già emessa sentenza penale di primo grado”.
La seconda criticità a cui si assiste è l’assoluta disomogeneità delle tempistiche di definizione delle indagini penali e di chiusura con l’istruttoria civile, poiché le due azioni, oramai sembrano seguire due strade distinte e separate.
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