20 Mag Le sezioni unite chiariscono definitivamente il concetto di circolazione stradale
La giurisprudenza ha da tempo chiarito (pur con qualche voce dissonante), che anche un veicolo in sosta e con il motore spento può arrecare danni a terzi che vanno ricompresi nella garanzia per la RCA e, dunque, rientrano nel concetto di circolazione stradale.
Ad esempio, l’assicuratore RCA di un’autovettura che prenda fuoco mentre è in sosta e danneggi persone o cose circostanti, dovrà risarcire i danni arrecati.
Ma quid iuris allorquando i danni da posizione “statica” siano provocati da un c.d. “mezzo speciale” che possa anche circolare su strada, ma adibito a funzioni particolari, come un carro gru o una escavatrice? Ebbene, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8620 del 29.04.2015, hanno chiarito che anche in questo caso, l’utilizzo statico del mezzo speciale rientra nel concetto di circolazione stradale e dunque l’assicuratore viene chiamato a risarcire i danneggiati.
Nel caso di specie il braccio meccanico di un carro gru fermo su una piazzola, aveva urtato un pesante cassone che, cadendo, aveva travolto e ucciso un operaio. La Corte ha rilevato che la nozione tecnico giuridica di circolazione stradale, quale assunta dall’art. 2054 c.c. (e, perciò, rilevante ai fini dell’operatività della garanzia assicurativa) ha una connotazione diversa e più ampia rispetto a quella che il termine “circolazione” assume nel linguaggio comune, sostanzialmente evocante l’idea dello spostamento o movimento, dovendo il concetto di “circolazione stradale”, comprendere anche la “circolazione statica”, e, cioè, anche i momenti di quiete dei veicoli, siccome costituenti un’utilizzazione della strada al pari del transito.
Ciò premesso, ha affermato che “Nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’art. 2054 c.c. è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, nonché alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata e con riguardo a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade. Solo i mezzi stabilmente impossibilitati a muoversi non assurgono al concetto di veicolo. Ne consegue che per la operatività dellagaranzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale”.
In altre parole le ipotesi elencate nell’art. 2054 del codice civile sono tipologie di attività pericolose, ovvero una specie rispetto al genere disciplinato dall’art. 2050 del codice civile e, pertanto, i giudici ritengono che vada valorizzata proprio quella interazione tra veicolo e circolazione che è il fondamento della particolare ipotesi di responsabilità da attività pericolosa di cui all’art. 2054 del codice civile.
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