03 Giu Dolo o colpa grave del conducente assicurato: inoperatività della polizza.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9448 dell’11.05.15 ha stabilito il principio di diritto secondo il quale, nell’ipotesi di sinistro stradale causato dalla responsabilità dolosa o gravemente colposa del conducente danneggiato, l’assicurazione non sarà tenuta al risarcimento dei danni per inoperatività della polizza.
La pronuncia è conseguita dalla disamina di una fattispecie nella quale il conducente, uscito fuori strada esclusivamente a causa del proprio stato di alterazione psico-fisica, dovuto all’accertato abuso di sostanze alcoliche e psicotrope, riportava lesioni gravissime.
Il Giudice di merito respingeva la pretesa risarcitoria del conducente-danneggiato postulando che, in virtù dell’art. 1900 c.c. (disciplinante i sinistri cagionati con dolo o colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti), la compagnia assicurativa fosse esonerata a risarcire i danni derivanti da dolo o colpa grave del danneggiato, qualora la condotta dello stesso costituisse la causa unica dell’evento.
Nel caso di specie, peraltro, si evidenziava come lo stato autoindotto di alterazione psicofisica oltre i limiti di legge, accertato dai sanitari del pronto soccorso, rappresentasse una presunzione iuris tantum a carico del conducente-danneggiato, mai confutata in sede processuale.
A seguito del rigetto della domanda azionata, l’automobilista adiva la Suprema Corte per sentire dichiarare la vessatorietà della clausola della polizza assicurativa nella misura in cui negava tale indennizzo.
Il Giudice di legittimità, confermando la decisione di merito, chiariva che la ritenuta inoperatività della polizza assicurativa fosse espressione non tanto delle previsioni pattizie ex se ma piuttosto richiamo implicito del dettato normativo di cui all’art 1900 c.c., il quale recita testualmente che “l’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato e del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave”.
Quindi la Suprema Corte ha ritenuto che la clausola che esclude dall’obbligo dell’indennizzo anche i sinistri provocati da dolo o colpa gravedel conducente, riproducendo una disposizione di legge, non fosse vessatoria, e per tale ragione non dovesse essere oggetto di apposita sottoscrizione del contraente al momento della stipula del contratto di assicurazione per il rischio r.c. auto.
Pertanto con l’ordinanza n. 9448 dell’11.05.15, esclusa la vessatorietà invocata e ribadita l’inoperatività della polizza, è stato confermato il principio di diritto secondo cui “la clausola che esclude dall’obbligo dell’indennizzo anche i sinistri agevolati da dolo o colpa grave riproduce un dettato di legge e quindi non abbisogna di alcuna forma speciale”.
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