08 Lug Il principio di affidamento: fidarsi è bene…

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione – sez. IV penale, n. 12260 del 2015 – chiamata a pronunciarsi su un sinistro in cui l’imputato era stato assolto per aver provocato la morte di un pedone, investito mentre si trovava alla guida della propria vettura, ha affermato che non può essere ritenuto esente da responsabilità il conducente dell’autovettura solo perché ha osservato il limite di velocità.

Questa sentenza accende i riflettori sul principio di affidamento: in generale, secondo tale principio, il soggetto che interagisce con altri è autorizzato a confidare sull’osservanza delle regole cautelari da parte degli altri soggetti e ciò, in maniera particolare, nell’ambito dello svolgimento di attività pericolose.

Se, infatti, dovessimo continuamente tener conto delle altrui possibili violazioni della normale diligenza, saremmo paralizzati nel porre in essere un’azione, i cui effetti dipendano anche dal comportamento dell’altro.

In particolare, nella “giungla” del traffico stradale, almeno idealmente, il principio di affidamento dovrebbe garantire la regolarità della circolazione, mitigando l’effetto paralizzante nel condurre un veicolo dovendo continuamente stare attenti all’altrui condotta di guida.

Tuttavia, dal punto di vista normativo, l’affidamento viene meno quando si ravvisa un particolare obbligo di controllo o di sorveglianza nei confronti di terzi o, ancora, quando, in relazione a particolari circostanze concrete, si è tenuti a prevedere che gli altri non osserveranno le dovute cautele.

A tal proposito, è importante rilevare come l’art. 140 cds preveda che “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione stradale ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale” ed ancora l’art. 141 cds pone obbligo all’utente di adeguare la velocità alle concrete condizioni della circolazione e di conservare sempre il controllo del veicolo.

Volendo semplificare, sembrerebbe, quindi, che al guidatore non sia concesso di fidarsi del prossimo.

Sul tema, anche la giurisprudenza di legittimità tende a escludere o limitare al massimo la possibilità di fare affidamento sull’altrui correttezza; in altri termini, il regno ideale del “fidati del prossimo” si scontra con la dura realtà della Legge e di coloro che la applicano, i quali, sostanzialmente, statuiscono di guidare in modo tale da prevedere il proprio e altrui rischio.

Ci si chiede, pertanto, se vi sia realmente spazio per l’applicazione, seppur entro limiti ben definiti, del principio di affidamento in tema di circolazione stradale.

Ebbene, i Giudici della Suprema Corte, con la sentenza inizialmente citata, hanno chiarito che non è corretto ritenere che alcuna condotta di guida possa esigersi a fronte di un comportamento altamente imprudente del pedone – nella specie, comparso all’improvviso dal davanti di un bus fermo sulla destra della carreggiata – atteso che l’attraversamento imprudente di un pedone rientra nel “ragionevolmente prevedibile”.

La conclusione alla quale perviene la Cassazione, dunque, rafforza l’orientamento secondo cui il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell’opposto principio, secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utenti, purché ciò rientri nel limite della prevedibilità.

 

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