09 Lug Nessun obbligo di indennizzo se il furto è messo in atto con le chiavi originali

Con la sentenza (Cass. civ. Sez. III, 10/02/2015, n. 2469) la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui se le parti di un contratto (assicuratore e contraente) subordinano l’operatività della garanzia assicurativa all’adozione, da parte dell’assicurato, di determinate misure di sicurezza, il giudice non può sindacare la loro concreta idoneità ad evitare l’evento dannoso. Il caso in questione riguarda un furto perpetrato senza scasso, utilizzando la chiave originale della cassaforte, in presenza di esplicita norma pattizia che esclude la copertura assicurativa nell’ipotesi di impiego, sia pur fraudolento, di chiavi vere.

La ditta assicurata conveniva in giudizio la propria assicuratrice per la responsabilità civile al fine di chiedere ed ottenere l’indennizzo per il furto subito nella propria gioielleria.

Il giudizio di primo grado, di questo caso, si è concluso con una condanna di rigetto delle istanze di parte attrice, per inoperatività della polizza, poiché il furto veniva appunto non mediante uno scasso ma utilizzando le chiavi originali della cassaforte.

In seguito anche l’appello degli eredi della parte attrice è stato respinto. A quel punto la questione è  approdata in Cassazione, che, nel dichiarare la correttezza dell’impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello, ha sottolineato come lo stesso sia conforme non solo al diritto, quanto al più recente orientamento della Corte e, per l’effetto, rigetta definitivamente le richieste dell’assicurato.

Quindi, se l’evento (furto) si verifica, non sussiste alcun obbligo al pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicurazione, poiché le clausole sottoscritte “non realizzano una limitazione di responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e delimitano l’oggetto stesso del contratto ed il rischio dell’assicuratore stesso”.

In applicazione di tale principio, la Corte non pone alcun obbligo di indennizzo in capo all’assicurazione se il furto avviene mediante l’uso fraudolento delle chiavi autentiche di una cassaforte e se una clausola contrattuale esclude il rischio garantito nell’ipotesi di impiego, sia pur fraudolento, di chiavi vere.

 

 

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