10 Feb Accertamento delle lesioni micropermanenti
Con ordinanza n. 32483/2019, la Corte di Cassazione è ritornata sul tema del cosiddetto “danno micropermanente”, evidenziando che chi si fa male a seguito di un incidente stradale e intende ottenere il risarcimento del danno da parte dell’assicurazione dovrà sottoporsi ad esami diagnostici come la radiografia tutte le volte in cui le lesioni lamentate sono difficilmente verificabili mediante una normale visita medica.
Da quando la legge 27/2012 ha introdotto la stretta sui risarcimenti stradali, la Cassazione ha avuto più volte modo di pronunciarsi in merito all’interpretazione della riforma.
La nuova normativa, come noto, ha modificato l’articolo 139 del Codice delle assicurazioni disponendo che:
- per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
- le lesioni di lieve entità – quelle con danno biologico fino al 9% – che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, oppure visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
Il problema si è così immediatamente posto per i cosiddetti “colpi di frusta”, le cui conseguenze sono sintomatiche, ossia non rilevabili tramite l’esame del medico o accertamenti strumentali.
Per evitare, però, un’interpretazione troppo rigida, la Corte ha escluso, in passato, la necessità della radiografia laddove vi sia comunque un’attestazione del medico a confermare la lesione del paziente.
Nella più recente ordinanza, invece, la Suprema Corte, in modo più rigoroso, statuisce che “In tema di risarcimento del danno micropermanente, l’accertamento della lesione dell’integrità psicofisica deve avvenire secondo criteri medico–legali rigorosi ed oggettivi: al riguardo, l’esame clinico strumentale non è l’unico mezzo probatorio utile per il riconoscimento della lesione a fini risarcitori, ma lo diviene ogniqualvolta si tratti di una patologia difficilmente verificabile sulla base della sola visita medico-legale”
Questo significa che la parte che abbia riportato lesioni a seguito di un incidente stradale, non può limitarsi a chiedere al giudice la nomina di un consulente tecnico d’ufficio, ma deve prima procurarsi le prove della lesione attraverso i citati esami radiografici.
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