11 Ott Anche il ciclista, in caso di incidente, deve superare la presunzione di pari responsabilità

Negli ultimi tempi, complice la crisi economica e il traffico sempre più caotico nelle grandi città, sembra aumentato il numero di ciclisti che circola sulle strade. Ciò comporta inevitabilmente anche un maggior rischio che questi soggetti restino coinvolti in sinistri stradali che a volte, purtroppo, possono anche avere esiti mortali.

Di norma nell’immaginario collettivo il ciclista viene percepito quasi sempre come il soggetto “debole” in caso di incidente stradale, un po’ come accade per i pedoni; pertanto si è portati erroneamente a ritenere che sostanzialmente la responsabilità sia sempre imputabile all’automobilista. Non è esattamente così.

Recentemente il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 2226/2016 si è pronunciato in materia, stabilendo che laddove si ravvisino dubbi circa la dinamica dell’incidente o sul rispetto delle norme da parte del ciclista si applica il principio del concorso di colpa previsto dall’art. 2054 del codice civile. L’art. 2054 c.c. co. 2, come noto, dispone che “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.”.

Dunque anche il ciclista, così come l’automobilista, dovrà dimostrare di essersi attenuto alle norme sulla circolazione stradale ed aver tenuto una condotta di guida prudente; in caso contrario, ove permangano dubbi circa la dinamica dell’occorso, sarà responsabile in misura paritaria.

L’impostazione appare condivisibile in quanto il presupposto per l’applicazione dell’art. 2054 c.c. è che interessato alla circolazione sia un veicolo e, di certo, la bicicletta lo è. Del resto, la nozione di veicolo si ricava dall’art. 46 del codice della strada (d. lg. 30.4.1992, n. 285) che recita: “Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento”.

Già in passato si era pronunciata al riguardo la Corte di Cassazione la quale, con sentenza n. 12524/2000, aveva sancito l’applicabilità della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. anche ai ciclisti.

Il principio di diritto dunque non è affatto nuovo ma troppo spesso viene sottovalutato sia dagli uffici giudiziari che, soprattutto, dagli appassionati del ciclismo i quali, del tutto erroneamente, ritengono in maniera superficiale di essere in qualche modo esenti dal rispetto della norme che regolano la circolazione stradale, ivi compresa la segnaletica orizzontale e verticale.

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