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01 Apr Antifrode assicurativa: Il falso materiale in scrittura privata
Il falso materiale in scrittura privata (ex art. 485 c.p.) e utilizzo di atto falso (ex art. 489 c.p.)
Altrettanto ricorrenti nel settore assicurativo sono le ipotesi di reato relative a specifiche condotte di falsificazione documentale, previste e punite dagli artt. 485 e 489 c.p.
– falsità materiale in scrittura privata
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata”.
– utilizzo di atto falso
Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno
Nella pratica tali fattispecie sono frequentemente integrate attraverso la contraffazione di contrassegni assicurativi e di certificati assicurativi, che sono posti a corredo di vetture circolanti su pubbliche vie.
Dalla prospettiva di chi svolge attività antifrode assicurativa tali ipotesi di reato non presentano particolari profili problematici in ambito operativo.
Tuttavia, al fine di evitare l’inutile dispendio di risorse, è sempre buona norma valutare preventivamente l’effettiva praticabilità dell’azione giudiziaria penale, alla luce delle caratteristiche del caso concreto.
Non si può, infatti, ignorare che l’ordinamento italiano sia piuttosto rigoroso nel valutare come penalmente rilevanti le sole condotte di falsificazione, da cui derivi un danno effettivo in capo al soggetto titolare del diritto giuridicamente protetto.
Pertanto, da questo novero, il legislatore ha inteso escludere tutte le ipotesi di:
– falso innocuo
– falso grossolano
– falso inutile.
Falso innocuo: il falso che risulta essere inoffensivo, stante la sua inidoneità concreta di aggressione agli interessi potenzialmente minacciati.
In tema di falsità documentali, ricorre il cosiddetto “falso innocuo” nei casi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel caso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto (ad es. documento con mancanza di firma del soggetto che lo ha emesso quando si tratti di atto di competenza di un organo individuale).
Falso grossolano: si considera grossolano il falso immediatamente riconoscibile.
In materia di falso documentale, la grossolanità del falso si inquadra nell’ipotesi del reato impossibile e deve essere intesa come inidoneità assoluta dell’azione falsificatoria a trarre altri in errore e, perciò, a ledere la pubblica fede.
Falso inutile: configurabile soprattutto nell’ambito delle falsità documentali, ricorre quando la falsità incide su un documento irrilevante o non influente ai fini della decisione.
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