![](https://www.studiomartelli.it/wp-content/uploads/2014/10/internazionalizzazione_6.jpg)
06 Mar Antifrode assicurativa: Norme sostanziali, processuali e le criticità specifiche del procedimento.
Vi è da dire che impostare correttamente il procedimento di accertamento assicurativo, orientandolo all’eventuale pendenza futura di un giudizio penale, è forse la fase più critica di un’efficace attività antifrode in ambito assicurativo, ma la consapevolezza del perimetro legislativo entro il quale è possibile agire è la base di un’organizzazione efficace ed efficiente.
In altri termini, la padronanza delle norme che governano l’attività antifrode, delle tecniche, degli strumenti e delle procedure è il punto di partenza obbligato per poter aspirare ad un risultato soddisfacente.
La conoscenza approfondita dei reati che maggiormente riguardano il settore assicurativo è il primo ed indispensabile strumento per istruire correttamente il fascicolo antifrode, perché consente:
- di calibrare con precisione l’attività ispettiva ed investigativa;
- di valutare preventivamente, con maggior cognizione di causa, le iniziative giudiziarie da intraprendere;
- di pianificare una strategia difensiva efficace;
- di predisporre le condizioni ideali per l’acquisizione di elementi dimostrativi utili alla eventuale fase processuale.
Le fattispecie penali che ricorrono, con maggior frequenza, nel settore assicurativo sono:
– art. 642 c.p. – cd. frode assicurativa;
– art. 640 c.p. – truffa;
– art. 485 c.p. – falso materiale in scrittura privata;
– art. 489 c.p. – utilizzo di atto falso.
Il fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (cd. frode assicurativa) ex art. 642 c.p. e la truffa ex art 640 c.p.
Una premessa: nella pratica capita impropriamente, anche a operatori del settore giudiziario, di confondere le due disposizioni normative, ma riconoscere le differenze è fondamentale, perché consente di distinguere tra reato tentato o consumato, di coglierne gli elementi costitutivi, di individuare con precisione il momento “consumativo”, di radicare correttamente la competenza territoriale dell’Autorità Giudiziaria.
La frode assicurativa ex art 642 c.p. ricorre generalmente ogni qualvolta, al fine di ottenere un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, sia posta in essere una condotta atta a simulare un sinistro mai verificatosi, a simulare conseguenze più gravi rispetto a quelle effettivamente patite ovvero a falsificare documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione .
Diversamente, in ambito assicurativo, la truffa ex art 640 c.p. trova applicazione, in via del tutto residuale, poiché limitata a quei casi in cui non possa trovare applicazione la disposizione speciale di cui all’art 642 c.p.
Le previsioni normative nel dettaglio:
L’Art 640 c.p.: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante”.
L’Art 642 c.p.: “Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata.
Si procede a querela di parte.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno
di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a
querela della persona offesa”.
L’art. 642 c.p. costituisce un’ipotesi criminosa speciale – rispetto al reato di truffa di cui all’art. 640 c.p. – che presenta tutti gli elementi della condotta caratterizzanti la truffa ed aggiunge, giustappunto come elemento specializzante, l’obiettivo della tutela del patrimonio dell’assicuratore.
Tra le due norme (art. 642 c.p. e art. 640 c.p.) vi è un rapporto di specialità: l’art. 642 c.p. ha la stessa struttura dell’art. 640 c.p., ma gli interessi tutelati, il soggetto attivo e l’elemento materiale dei raggiri e degli artifizi sono costituiti da elementi speciali, rispetto a quelli generici previsti per il reato di truffa. In particolare, le condotte di cui all’art. 642 c.p. sono quei particolari artifizi e raggiri, espressamente previsti dal legislatore, che caratterizzano e differenziano tale reato da quello della truffa.
Nel mondo delle frodi assicurative le ipotesi di cui all’art 642 c.p. sono le più ricorrenti, poiché la norma è posta a presidio degli interessi patrimoniali delle società assicuratrici ed è concepita per fornire una più agevole tutela da condotte fraudolente, di svariata natura, ad opera dei malintenzionati.
Si tratta di un reato di pericolo a consumazione anticipata, per il quale il legislatore ha previsto l’anticipazione della soglia di punibilità al solo realizzarsi del pericolo che il bene giuridico tutelato venga minacciato dalla condotta dell’agente.
In altri termini, il raggiungimento del fine perseguito non è considerato necessario per la consumazione delle figure delittuose previste dall’attuale art. 642, ma è previsto (eventualmente) come un’aggravante, perché le figure delittuose si consumano nel momento in cui si realizzano le condotte fraudolente incriminate.
Il reato di frode in assicurazioni è, quindi, perfetto e punibile indipendentemente dal fatto che la frode consenta di conseguire un vantaggio.
Trattasi, infatti, di una norma penale mista, del tutto peculiare, che accorpa in sé sia la qualifica di “disposizione a più norme” sia quella di “norma a più fattispecie”.
Dal momento che ciascun comma prevede ipotesi di reato diverse, ove ne ricorrano gli estremi fattuali, le medesime concorrono tra loro e non si ha unicità di reato.
No Comments