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23 Mar Antifrode assicurativa: Norme sostanziali, processuali e le criticità specifiche del procedimento.
Vi è da dire che impostare correttamente il procedimento di accertamento assicurativo, orientandolo all’eventuale pendenza futura di un giudizio penale, è forse la fase più critica di un’efficace attività antifrode in ambito assicurativo, ma la consapevolezza del perimetro legislativo entro il quale è possibile agire è la base di un’organizzazione efficace ed efficiente.
In altri termini, la padronanza delle norme che governano l’attività antifrode, delle tecniche, degli strumenti e delle procedure è il punto di partenza obbligato per poter aspirare ad un risultato soddisfacente.
La conoscenza approfondita dei reati che maggiormente riguardano il settore assicurativo è il primo ed indispensabile strumento per istruire correttamente il fascicolo antifrode, perché consente:
- di calibrare con precisione l’attività ispettiva ed investigativa;
- di valutare preventivamente, con maggior cognizione di causa, le iniziative giudiziarie da intraprendere;
- di pianificare una strategia difensiva efficace;
- di predisporre le condizioni ideali per l’acquisizione di elementi dimostrativi utili alla eventuale fase processuale.
Le fattispecie penali che ricorrono, con maggior frequenza, nel settore assicurativo sono:
– art. 642 c.p. – cd. frode assicurativa;
– art. 640 c.p. – truffa;
– art. 485 c.p. – falso materiale in scrittura privata;
– art. 489 c.p. – utilizzo di atto falso.
Il fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (cd. frode assicurativa) ex art. 642 c.p. e la truffa ex art 640 c.p.
Una premessa: nella pratica capita impropriamente, anche a operatori del settore giudiziario, di confondere le due disposizioni normative, ma riconoscere le differenze è fondamentale, perché consente di distinguere tra reato tentato o consumato, di coglierne gli elementi costitutivi, di individuare con precisione il momento “consumativo”, di radicare correttamente la competenza territoriale dell’Autorità Giudiziaria.
La frode assicurativa ex art 642 c.p. ricorre generalmente ogni qualvolta, al fine di ottenere un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, sia posta in essere una condotta atta a simulare un sinistro mai verificatosi, a simulare conseguenze più gravi rispetto a quelle effettivamente patite ovvero a falsificare documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione .
Diversamente, in ambito assicurativo, la truffa ex art 640 c.p. trova applicazione, in via del tutto residuale, poiché limitata a quei casi in cui non possa trovare applicazione la disposizione speciale di cui all’art 642 c.p.
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