10 Giu Assicurativo: la Cassazione interviene sull’obbligo di salvataggio
La Cassazione, con sentenza n. 5479 del 19/03/2015, ha chiarito che l’obbligo di salvataggio (art. 1914 cod. civ che impone all’assicurato di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno) si applica anche al contratto di assicurazione della responsabilità civile e che, per effetto di questo, non sono rimborsabili le spese di lite “quando l’assicurato abbia scelto di difendersi senza averne l’interesse né potendone ritrarre utilità, ovvero in mala fede, ovvero abbia sostenuto spese sconsiderate”.
La decisione trae origine da una decisione emessa da un Giudice di Pace di Napoli nei confronti dell’assicurazione e dell’assicurata responsabile civile, la quale si è costituita chiedendo il rigetto delle domande intentate e le delle spese sostenute per contrapporsi all’azione proposta dalla parte attrice.
Il Giudice, in quel caso, ha accolto la domanda,ma non si è espresso in riferimento alla domanda di garanzia proposta dalla convenuta, che, ha, quindi risposto in appello e e, a seguito del rigetto di quest’ultimo, ha posto la questione in Cassazione.
Tribunale di Napoli, in funzione di giudice d’appello, aveva già chiarito che l’assicurata avrebbe potuto fare a meno di costituirsi nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, sia per mancanza di interesse (non potendole derivare alcun pregiudizio dall’eventuale soccombenza), sia per violazione dell’obbligo di salvataggio (art. 1914 cc), il quale avrebbe imposto alla assicurata di non aggravare il danno causato.
La Cassazione, con la citata sentenza, ha respinto le rimostranze della ricorrente, così sintetizzate:
– l’assicurato ha il diritto costituzionalmente garantito di difendersi in giudizio;
– l’art. 1917 c.c., comma 3, con previsione inderogabile pone le spese di resistenza sostenute dall’assicurato “in ogni caso” a carico dell’assicuratore;
– l’art. 1917 c.c., comma 3, attribuisce all’assicurato il diritto a ripetere dal proprio assicuratore le spese di resistenza “a prescindere dall’interesse” a resistere alla domanda proposta dal danneggiato;
– il diritto dell’assicurato alla rifusione delle spese di resistenza non è soggetto alle prescrizioni di cui all’art. 1914 c.c. (obbligo dell’assicurato di attenuare il danno), perché quest’ultima norma “si applica solo all’assicurazione contro i danni”.
Spiega la Corte, nei passaggi iniziali, che il ricorso “E’ infondato, in primo luogo, nella parte in cui sostiene che l’assicurato avrebbe diritto alla rifusione delle spese di resistenza sol perché l’art. 24 Cost. gli attribuisce il diritto di difendersi in giudizio. E’ evidente che la ricorrente confonde il diritto di difendersi in giudizio, oggetto di copertura costituzionale, con quello di farlo a spese altrui, che copertura costituzionale non ha”.
In sostanza il contratto di assicurazione, come tutti i contratti, deve essere eseguito con correttezza e con buona fede, principi i quali impongono al creditore di non aggravare inutilmente, e senza propria necessità, la posizione del debitore e di non avvalersi della facoltà di resistere in giudizio, se ciò non solo non possa arrecargli vantaggio alcuno, ma anzi esponga l’assicuratore all’onere di rifondere all’assicurato spese avventatamente sostenute.
In chiusura, la Corte specifica la corretta applicazione dell’art. 1914 c.c. al contratto di assicurazione della responsabilità civile, il quale rientra nel genus delle assicurazioni contro i danni, consistendo in una assicurazione di patrimoni, ed essendo il patrimonio dell’assicurato una “cosa” in senso giuridico: “Ad esso è pertanto applicabile l’art. 1914 c.c., come questa Corte viene ripetendo da oltre cinquant’anni (Sez. 3, Sentenza n. 13958 del 14/06/2007, Rv. 597580; Sez. 1, Sentenza n. 11877 del 07/11/1991, Rv. 474538; Sez. 3, Sentenza n. 2793 del 11/07/1957, Rv. 881473)”.
E dunque, così conclude la Corte di Cassazione, confermando la decisione del Tribunale di Napoli, “per essersi conformato ai seguenti, corretti, principi:
Nell’assicurazione di responsabilità civile, l’assicurato non ha diritto sempre e comunque alla rifusione da parte dell’assicuratore delle spese sostenute per resistere all’azione del terzo danneggiato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 3; tale diritto deve infatti escludersi quando l’assicurato abbia scelto di difendersi senza averne l’interesse né potendone ritrarre utilità, ovvero in mala fede, ovvero abbia sostenuto spese sconsiderate.
L’obbligo di salvataggio di cui all’art. 1914 c.c. si applica anche al contratto di assicurazione della responsabilità civile, ed in tal caso impone all’assicurato di evitare di resistere al giudizio promosso contro di lui dall’assicurato, quando da tale resistenza non possa ricavare beneficio alcuno”.
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