19 Feb Assicurazione per conto altrui e legittimazione ad agire dell’assicurato non contraente.

Di recente la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla possibilità dell’assicurato non contraente di esercitare azione diretta al fine di far valere le garanzie previste dal contratto assicurativo da altri stipulato.

In primo luogo occorre evidenziare come nel nostro Ordinamento l’istituto dell’assicurazione per conto altrui trovi la propria disciplina nell’art. 1891 del codice civile, con il quale il Legislatore stabilisce che, ove il contratto assicurativo venga stipulato per conto di altri, il contraente debba adempiere gli obblighi derivanti dal contratto stesso, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.

La norma in esame sancisce altresì che i diritti derivanti da tale tipologia di contratto spettano all’assicurato e che il contraente, seppure in possesso della polizza, non potrà farli valere senza espresso consenso dell’assicurato stesso, al quale a sua volta sono altresì opponibili tutte le eccezioni che possono essere legittimamente sollevate nei confronti del contraente.

Ebbene, la Suprema Corte, con ordinanza n. 30653 del 20 dicembre 2017, trovandosi ad affrontare la questione riguardante la titolarità a far valere il contratto di assicurazione dell’assicurato non contraente, ha stabilito che a quest’ultimo fanno capo direttamente, ai sensi dell’art. 1890 c.c., tutti i diritti derivanti dal rapporto assicurativo, pur non essendo lo stesso parte contrattuale e che quindi il medesimo risulta chiaramente altresì legittimato ad agire per azionare le garanzie del contratto assicurativo stipulato a suo favore.

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