Assicurazioni: Fenomeni paragiuridici

17 Ott Assicurazioni: Fenomeni paragiuridici

Nell’ultimo decennio sempre più soggetti, operanti sul mercato nazionale, hanno cercato di diventare, a vario titolo, protagonisti del mercato assicurativo.
Ci si riferisce, in particolare, alle carrozzerie ed alle società di noleggio di autoveicoli. Riguardo a queste ultime si è assistito, con maggiore frequenza nel Centro-Nord Italia, a meccanismi negoziali preventivamente organizzati da detti soggetti, a totale discapito delle Società che coprono la garanzia RCA del veicolo responsabile civile del danno.

Ed infatti, diverse società di noleggio hanno organizzato, sistematicamente, una rete capillare di accordi con svariate carrozzerie, le quali offrono, a tutti i clienti che richiedono la riparazione di una vettura incidentata, di fruire gratuitamente di una vettura sostitutiva, senza sopportare nessun onere, se non quello di cedere il proprio credito nei confronti del responsabile del sinistro.

Ne discende che il noleggio di un veicolo sostitutivo viene disposto non per una documentata esigenza del danneggiato, ma per iniziativa delle carrozziere, a totale discapito economico degli Istituti assicuratori. Ed infatti non poche volte, nel corso dell’istruttoria svolta nei giudizi instaurati dalle società di noleggio nei confronti di Compagnie assicuratrici, è emerso che i cedenti – utilizzatori del veicolo – erano del tutto inconsapevoli dell’onerosità del servizio di noleggio e delle modalità (giorni di nolo e tipo di veicolo concesso in nolo).

Da ultimo, sebbene in modo più ristretto rispetto al precedente e soprattutto nella zona del Triveneto, è emerso il fenomeno della cessione delle spese mediche, diagnostiche e ribilitative, in favore di studi tecnici di infortunistica.

Da un punto di vista strettamente tecnico-giuridico, fermo restando l’orientamento oramai univoco in ordine alla legittimità della cessione del credito afferente i danni derivanti dal sinistro stradale, alcuni Uffici giudiziari sono apparsi particolarmente sensibili alle problematiche inerenti la nullità dell’atto di cessione del credito – per vizi formali – ed all’illegittimo e speculativo frazionamento del credito, nonché al valore probatorio delle fatture poste a fondamento del credito vantato, allorquando le medesime – come da prassi – provengano direttamente dal cessionario che quantifica unilateralmente l’ammontare del danno

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