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19 Nov Assicurazioni: rito sommario
La novella prevede che, a decorrere dal 30° giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto 132/2014, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice, valutata la complessità della causa e dell’istruttoria, possa disporre, previo contraddittorio con le parti, che si proceda con il “rito sommario”, previsto dall’art.702-ter c.p.c. Nell’ordinanza di conversione del rito, il giudice inviterà le parti, a pena di decadenza, ad indicare nella stessa udienza i mezzi di prova, compresi i documenti di cui le parti intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Su istanza delle parti il giudice potrà fissare una nuova udienza ed un termine perentorio non superiore a 15 giorni per l’indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, nonché il termine perentorio di ulteriori 10 giorni per le prove contrarie.
Anche in questo caso la novella si applicherà ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. 6.6 Testimonianza scritta nello studio dell’avvocato
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