Assicurazioni: strumenti utili

16 Ott Assicurazioni: strumenti utili

Uso dell’ATP per quantificare le lesioni ante causam.

Sul territorio italiano si registra un limitato utilizzo dell’istituto dell’accertamento tecnico preventivo (di seguito ATP), poiché i legali dei danneggiati, tendenzialmente, osteggiano tale procedimento, considerato scarsamente remunerativo in termini di onorari, seppur di recente si possa segnalare
un incremento nelle Marche, Toscana e Lazio.

Tuttavia si devono svolgere attente valutazioni, in quanto l’utilizzo dell’ATP per quantificare le lesioni ante causam potrebbe offrire agli Istituti assicuratori l’opportunità di un consistente risparmio, in termini di tempo e di denaro.

Il ricorso a detto procedimento giudiziale, infatti, definito in una sola udienza, con finalità cognitiva d’immediato rilievo, comporta un sensibile vantaggio economico per le compagnie assicurative, soprattutto a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 27/12, poiché si registra troppo spesso un divario tra le valutazioni operate dai medici di parte e le richieste dei danneggiati, i quali non esitano – successivamente alla perizia medico-legale – ad instaurare un giudizio civile, con tutte le conseguenze in termini di tempo e di costi.

Questo stato di cose ha spinto, di recente, alcuni Istituti assicuratori ad espandere l’utilizzo di questo procedimento, anticipando l’iniziativa del legale del danneggiato dinanzi all’autorità giudiziaria.

La mediazione.

La mediazione è l’attività svolta da un professionista con requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.

Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010), sulla mediazione in materia civile e commerciale, regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti, attuando, al contempo, la direttiva
dell’Unione europea n. 52 del 2008.

Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto “del fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall’articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010.
In tal modo sono state riportate in vigore le disposizioni dichiarate incostituzionali con sentenza n. 272/2012 della Corte costituzionale e sono state introdotte, altresì, nuove norme che s’indicano sinteticamente di seguito:

  • è stato inserito un criterio di competenza territoriale per la presentazione della domanda;
  • la procedura di mediazione può procedere solo a seguito del consenso delle parti, raccolto in un incontro preliminare di programmazione;
  • l’incontro preliminare di programmazione è condizione di procedibilità (per le materie indicate) e deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell’istanza a costi massimi molto contenuti;
  • l’incontro di programmazione in caso di mancato accordo deve essere gratuito;
  • le controversie di RC Auto sono escluse dalle materie per cui è previsto l’incontro di programmazione, ma sono state aggiunte le controversie in tema di risarcimento del danno derivante da responsabilità (non solo medica ma più ampiamente) sanitaria;
  • il giudice può ordinare – e non solo invitare – alle parti di procedere alla mediazione;
  • la durata massima dell’intera procedura è stata ridotta a 3 mesi;
  • gli avvocati assistono le parti durante l’intera procedura di mediazione;
  • le nuove disposizioni in materia di mediazione si applicheranno decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 69/2013, cioè dal 21 settembre 2013.

Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, il decreto legislativo distingue la mediazione facoltativa, cioè scelta dalle parti, da quella obbligatoria (ex lege o per ordine del giudice).
Tale mediazione obbligatoria è limitate alle seguenti materie:

  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
  • diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • condominio.

In tali ultimi casi, la mediazione è condizione di procedibilità per l’avvio del processo; improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio, dal giudice, non oltre la prima udienza.
In questi casi, prima di iniziare una causa civile, si deve contattare un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia e fissare un primo incontro di programmazione con un mediatore e le parti.
All’esito dell’incontro preliminare di programmazione, le parti decidono se concludere la mediazione con un accordo oppure proseguire la mediazione o ancora, in caso di mancato accordo, terminare la procedura di mediazione e andare in giudizio (senza pagare le indennità della mediazione).

Il mediatore, in caso di mancato accordo, formula una proposta di conciliazione, ma, comunque, all’esito dell’attività svolta, il mediatore redige un verbale che attesta l’esito della procedura, il quale costituisce titolo esecutivo.
Da considerare che, nel corso del giudizio, il giudice può prendere provvedimenti nei confronti della parte che rifiuta la proposta di conciliazione.

Diversamente, per le materie non presenti nell’elenco e per le quali la mediazione è obbligatoria, il giudice, nel corso del giudizio, anche d’appello, valutato lo stato del processo, la natura della causa ed il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, che diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L’ordine del giudice deve essere adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.

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