30 Giu Assicurazioni sulla vita e criterio di riparto indennizzo. SS. UU. N. 11421/2021.

Sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione al fine di definire il doppio orientamento che da molti anni stava causando abbastanza incertezza interpretativa in tema di ripartizione dell’indennizzo scaturente dal riscatto di una polizza vita in favore dei terzi beneficiari.

Spesso infatti nelle polizze sulla vita a favore di terzi, i beneficiari vengono genericamente indicati come “eredi legittimi”.

L’utilizzo di questa locuzione, per anni ha fatto intendere che, dovesse poi trovare applicazione la normativa in materia successoria.

Le Sezioni Unite, invece, con la Sentenza n.11421/2021, hanno finalmente chiarito che detta espressione è meramente indicativa e non determina in alcun modo il necessario rinvio alla normativa successoria. Infatti, il diritto all’indennizzo nasce da un atto di disposizione inter vivos, con il quale si attribuisce un diritto di credito che trova la propria fonte nel contratto, quindi, non si applicano le disposizioni sulla comunione ereditaria. Tali disposizioni operano per i crediti del defunto, mentre il credito indennitario nasce da contratto. Da ciò discende che l’indennizzo vada suddiviso tra gli eredi beneficiari in parti uguali e non in proporzione delle quote ereditarie.

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