Attività di contrasto e repressione delle frodi assicurative

24 Ott Attività di contrasto e repressione delle frodi assicurative

Il contrasto delle frodi assicurative si svolge attraverso la segnalazione, l’individuazione ed, infine, la raccolta di tutti gli elementi che costituiscano indizi e/o prove di sinistri potenzialmente fraudolenti.
Sono sempre più numerose le società di assicurazioni, che utilizzano le banche dati elettroniche per evidenziare sinistri “sospetti”, mediante un incrocio d’informazioni: targhe dei veicoli e/o nominativi ricorrenti di parti e patrocinatori, ovvero secondo gli indici di anomalia di cui al regolamento 44/2012 IVASS.

In tali casi, i sinistri “anomali”, avocati dalle unità speciali antifrode, devono essere necessariamente analizzati da tecnici ed esperti della materia, al fine di aggiungere quel “quid pluris” umano, oltre a quello informatico.

Figure imprescindibili sono:

  • liquidatore specialista antifrode
  • avvocato;
  • esperto di intelligence;
  • medico-legale;
  • perito

Tali sinergie sono indispensabili al fine di evitare il fenomeno dei cd. “falsi positivi”. Qualora, poi, i pareri degli esperti siano unanimi nel ritenere che si tratti di frode tentata o consumata, occorre dare impulso all’azione penale mediante lo strumento dell’esposto/ querela.

Tale opzione, infatti, consente, ove opportunamente e correttamente declinata, di soddisfare la duplice esigenza di rispettare i parametri di tutela antifrode imposti dall’organismo di controllo (IVASS) e prevenire effettivamente i fenomeni fraudolenti.

E’ importante evidenziare che, già nella fase di avvio del procedimento penale, durante le indagini preliminari, nel caso in cui gli indagati percepiscano il fumus persecutionis, si raccolgono i primi risultati in termini di risparmio per le società di assicurazioni.

Ed infatti, in tali casi non è infrequente assistere, nella nostra casistica, a

  • ritiro della denuncia di sinistro;
  • rinuncia alla richiesta di risarcimento;
  • rinuncia del mandato da parte del legale patrocinatore.

Successivamente, a conclusione dell’indagine mediante l’effettivo esercizio dell’azione penale con il rinvio a Giudizio o la citazione diretta a Giudizio, viene avanzata, oltre alla richiesta di costituzione di parte civile, anche una richiesta di provvisionale immediatamente esecutiva, nelle interesse delle delle Compagnie.

Peraltro, nell’eventuale processo civile collegato, potrà essere formulata una fondata richiesta di sospensione del processo, ritardando in tal modo la liquidazione del danno lamentato dall’attore, nonché la sospensione dei termini ai fini IVASS, sino alla conclusione del procedimento penale.

Concludendo, l’attività di contrasto e prevenzione delle frodi assicurative, ove adeguatamente impostata, consente di raggiungere importanti target, sia in termini di risparmio economico, sia di deflazione del fenomeno fraudolento, in quanto viene fortemente disincentivata l’attività dei “truffatori” nei confronti delle compagnie.

In ogni caso, il procedimento penale e l’azione repressiva da parte delle Procure, di concerto con le compagnie di assicurazioni, sortiscono l’effetto di bloccare e mutare le scelte delinquenziali del territorio.

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